Ordinanza n. 408/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 550Codice di procedura penale
- art. 549Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 2,
del codice di procedura penale, e dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 2000 dal
giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia nel
procedimento penale a carico di X.X. ed altri, iscritta al n. 601 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Venezia - chiamato a delibare una richiesta di archiviazione
avanzata in un procedimento penale nel quale risultavano indagati
alcuni cittadini extracomunitari, per la contravvenzione, tra
l'altro, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) - ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 409, comma 2, del codice di procedura penale in riferimento
agli artt. 3, 76, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione; in
subordine, "dell'obbligo di applicazione dell'art. 409, comma 2,
anche per i reati previsti dall'art. 550 cod. proc. pen. in quanto
"non applicabile" (recte: in quanto "applicabile") ai sensi
dell'art. 549 cod. proc. pen.", in riferimento agli artt. 3, 24, 76,
97, 101 e 111 della Costituzione e, inoltre, dello stesso art. 6,
comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli
artt. 3, 27 e 97 della Costituzione;
che, secondo quanto premette il giudice rimettente, la
richiesta del pubblico ministero non risulterebbe nella specie
condivisibile, sicché occorrerebbe procedere alla fissazione di
un'apposita udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409,
comma 2, cod. proc. pen. con la correlativa violazione di numerosi
parametri costituzionali;
che sarebbe violato, in primo luogo, l'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo di una irragionevole disparità di
trattamento rispetto alla disciplina assunta quale tertium
comparationis poiché ritenuta "sostanzialmente eguale" della
richiesta di proroga delle indagini preliminari avanzata dal pubblico
ministero, ai sensi dell'art. 406 cod. proc. pen., in quanto, non
prevedendo tale ultima disciplina l'obbligatoria fissazione di
un'udienza in camera di consiglio, ma solo la notifica della
richiesta alle parti interessate, con contestuale avviso della
facoltà di presentare memorie, essa consentirebbe al giudice di
provvedere "de plano e con ordinanza", sulla scorta di un semplice
"contraddittorio cartolare";
che ulteriore profilo di illegittimità costituzionale viene
ravvisato dal giudice a quo in relazione al principio della
ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., per la
dilatazione dei tempi del processo conseguente alla fissazione
dell'udienza ex art. 409 cod. proc. pen; sotto tale profilo,
risulterebbe altresì violato l'art. 97 Cost., in quanto il principio
di buon andamento della pubblica amministrazione risulterebbe leso
dalla "inutile lungaggine della procedura lamentata";
che, ulteriormente, l'art. 97 della Costituzione risulterebbe
violato sotto il profilo della lesione al principio di imparzialità
dell'amministrazione, poiché, nella pratica impossibilità di
approfondire, con la fissazione di apposita udienza, tutte le
richieste di archiviazione avanzate dall'organo della accusa,
verrebbero ad essere privilegiati solo taluni procedimenti, ritenuti
meritevoli di approfondimento per la loro "importanza", ad
insindacabile giudizio del giudice;
che da ciò discenderebbe altresì la violazione del
principio della soggezione del giudice esclusivamente alla legge, di
cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, in quanto - in
presenza di un'inerzia investigativa del pubblico ministero - il
giudice obbedirebbe "alla convenienza o peggio ancora alla immotivata
discrezionalità" nella trattazione, con udienza, solo di talune
richieste di archiviazione: con conseguente lesione anche del
principio dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, di cui
all'art. 112 Cost., venendo comunque ad affermarsi la volontà del
pubblico ministero di non esercitare l'azione penale;
che, in via subordinata, il rimettente prospetta una
ulteriore serie di censure di legittimità costituzionale, relative
all'applicazione del meccanismo dell'archiviazione, proprio
dell'art. 409 cod. proc. pen., anche ai reati per i quali l'azione
penale è esercitata con citazione diretta a giudizio dinanzi al
giudice monocratico (art. 550 cod. proc. pen.), in forza del richiamo
operato dall'art. 549 cod. proc. pen., come novellato dalla legge
16 dicembre 1999, n. 479;
che in particolare, a parere del rimettente, tale disciplina
violerebbe l'art. 3 della Costituzione, risultando irragionevolmente
parificate, quanto alla procedura di archiviazione, tipologie di
reato molto diverse tra loro quanto ad intrinseca gravità ed a
previsione edittale di pena;
che sarebbe violato altresì il principio della generale
azionabilità in giudizio per la tutela dei diritti, espresso
nell'art. 24 Cost., risultando inevitabile - secondo il rimettente -
una selezione di rilevanza tra procedimenti penali "secondo
l'importanza" ad insindacabile discrezione del magistrato;
che l'estensione del meccanismo dell'archiviazione anche ai
reati "a citazione diretta", per l'impossibilità di fissazione
dell'udienza camerale in tempi brevi, si rifletterebbe anche sulla
"corretta gestione della stessa funzione giurisdizionale",
implicando, conseguentemente, la violazione dei principi di buon
andamento dell'amministrazione e di ragionevole durata del processo,
sanciti dagli artt. 97 e 111 della Costituzione;
che la stessa determinazione dei nuovi organici degli uffici
giudiziari a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo
grado sarebbe peraltro avvenuta secondo il rimettente in assenza "di
principi e criteri direttivi", e dunque in violazione dell'art. 76
Cost;
che secondo il rimettente l'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 norma che punisce lo straniero il
quale, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro
documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di
soggiorno si porrebbe in contrasto con gli articoli 27 e 97 della
Costituzione, sotto il profilo della mancanza di effettività della
sanzione comminata, la quale non verrebbe di fatto inflitta ai
destinatari proprio perché irreperibili e comunque non
identificabili e della conseguente vanificazione dell'attività
spiegata dalle forze dell'ordine, dai magistrati e dal personale di
cancelleria per pervenire alla contestazione del reato;
che la norma censurata finirebbe anzi per costituire un
incentivo alla violazione di un precetto penalmente sanzionato, in
quanto lo straniero clandestino non avrebbe comunque interesse ad
esibire un qualunque documento, dato che la sua espulsione dal
territorio dello Stato diverrebbe possibile solo in esito
all'identificazione personale;
che sarebbe violato anche l'art. 3 della Costituzione sotto
il profilo di una manifesta disparità di trattamento, in quanto le
condotte di introduzione clandestina e di trattenimento nel
territorio dello Stato in mancanza di permesso di soggiorno condotte
preliminari e più gravi rispetto a quella sanzionata dalla norma
censurata non risultano penalmente rilevanti;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione,
evidenziando: in via generale, che la questione proposta
comporterebbe esiti di tipo creativo, implicanti cioè "opzioni di
tipo legislativo"; e, con riferimento specifico alla pretesa
violazione dell'art. 3 della Costituzione, la disomogeneità delle
situazioni poste a confronto, risultando i meccanismi
dell'archiviazione ex art. 409 cod. proc. pen. e dell'autorizzazione
a continuare le indagini di cui all'art. 406 cod. proc. pen., diversi
per presupposti e finalità.
Considerato che il giudice rimettente, nel dubitare della
legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 2, cod. proc.
pen. in riferimento ai vari parametri costituzionali evocati, fonda i
propri dubbi sull'assunto generale della superfluità della
fissazione di un'apposita udienza in camera di consiglio, prevista
dalla norma impugnata nell'ipotesi in cui il giudice dissenta dalla
richiesta di archiviazione, la quale, anche in rapporto ai
conseguenti avvisi ed adempimenti, si risolverebbe in intollerabile
aggravio nell'organizzazione degli uffici giudiziari ed in fattore di
dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti;
che tale premessa fondante appare, tuttavia, centrata più
che su di una intrinseca incompatibilità costituzionale del
dispositivo processuale censurato, sulle conseguenze di mero fatto
che esso è in grado di generare, sul piano dell'organizzazione del
lavoro;
che, in tale ottica, si rivelano manifestamente insussistenti
le dedotte violazioni: sia dell'art. 97 della Costituzione, poiché
il principio di buon andamento della pubblica amministrazione,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. ordinanze
n. 204 del 2001 e n. 490 del 2000), pur essendo riferibile anche agli
organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente
alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il
loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del
tutto estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale; sia
dell'art. 101 Cost., poiché il meccanismo procedurale conseguente al
mancato accoglimento della richiesta di archiviazione non implica, in
sé, alcuna elusione del principio di soggezione del giudice solo
alla legge, risultandone, anzi, piena espressione; sia, infine,
dell'art. 111 della Costituzione, poiché la pretesa violazione del
principio della ragionevole durata del processo appare dedotta non
quale conseguenza astratta e generale della normativa impugnata, ma
in quanto derivante dalla peculiare situazione dell'ufficio
giudiziario all'interno del quale il rimettente è chiamato ad
operare;
che priva di consistenza è, altresì, la denuncia di
violazione dell'art. 3 Cost., stante non solo la palese eterogeneità
dei due moduli posti a confronto, ma anche e soprattutto la mancanza
di quelle "divergenze" sulle quali il rimettente fonda le proprie
doglianze;
che, quanto al primo aspetto, basta infatti osservare che,
mentre nella procedura della proroga delle indagini preliminari la
verifica del giudice, concentrandosi sul tema della durata delle
indagini, è limitata ad un riscontro di legittimità dei presupposti
per autorizzare la proroga stessa; nel procedimento di archiviazione
il giudice, attraverso l'esame di profili di merito, è invece
chiamato ad una declaratoria che, previo controllo della richiesta
dell'accusa, chiude la fase delle indagini e lo stesso procedimento,
"evitando il processo superfluo senza eludere il principio di
obbligatorietà" (v. sentenza n. 88 del 1991);
che, quanto al secondo profilo, va rilevato che nel caso in
cui il giudice ritenga, allo stato degli atti, di non poter concedere
la proroga richiesta, il modello evocato quale tertium diviene, in
parte qua perfettamente sovrapponibile a quello oggetto della
censura, posto che per essa sono ugualmente previsti la fissazione
dell'udienza camerale e gli adempimenti degli avvisi a norma
dell'art. 406, comma 5, cod. proc. pen.;
che, in merito alla violazione dell'art. 3 della Costituzione
conseguente all'applicazione del "modello" delineato dall'art. 409
cod. proc. pen. - in forza del generale rinvio operato dall'art. 549
- anche per i reati per i quali è previsto, a norma dell'art. 550
dello stesso codice, che il pubblico ministero eserciti l'azione
mediante citazione diretta a giudizio, va evidenziato che -
nell'assenza di un vincolo, per il legislatore, a differenziare il
meccanismo di archiviazione in rapporto alla maggiore o minore
gravità dei reati presi in considerazione e trattandosi,
all'evidenza, di scelte ampiamente discrezionali - non può in alcun
modo ritenersi superata la soglia della ragionevolezza intrinseca del
sistema censurato, che assicura un adeguato spazio al contraddittorio
camerale;
che privo di pertinente motivazione sulla rilevanza, quanto
alla questione di specie, appare il riferimento alla violazione
dell'art. 76 Cost., non certamente riferibile alla norma di cui
all'art. 409 cod. proc. pen.;
che in ordine all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, il rimettente prospetta censure del tutto
analoghe a quelle già scrutinate da questa Corte con la ordinanza
n. 68 del 2001, poiché anche esse si risolvono "in una critica alla
complessiva disciplina della materia, con valutazioni che investono
il piano delle scelte politiche del legislatore e che sono volte a
segnalare, in particolare, difficoltà di esecuzione della pena
inflitta" con riferimento alla disposizione denunziata;
che, tuttavia, "la configurazione delle fattispecie criminose
e la valutazione delle conseguenze penali appartengono alla politica
legislativa e, quindi, all'incensurabile discrezionalità del
legislatore, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza"
(ordinanze n. 68 del 2001, n. 207 del 1999, n. 297 del 1998), e le
censure prospettate non sono tali da far risaltare, con riferimento
alla norma impugnata, una irragionevolezza delle opzioni del
legislatore: con conseguente esclusione della violazione dei
parametri invocati;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
1) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 409, comma 2, del codice di procedura
penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97, 101, 111
e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe;
2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della
Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte