Ordinanza n. 409/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1991 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.l. 429/1982
- art. 10legge 516/1982
usata come parametro
citata
- art. 9legge 689/1981
- art. 1legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge
7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria) promosso con
ordinanza emessa il 16 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Treviso sui ricorsi riuniti proposti da Monico
Giovanni contro Ufficio I.V.A. di Treviso iscritta al n. 320 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza del 16 novembre 1990 la Commissione
tributaria di primo grado di Treviso ha sollevato questione di
legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 10 d.l. 10
luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, (Norme
per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria) nella parte in cui esclude - limitatamente ai
reati previsti dalla legge medesima - l'applicazione del principio di
specialità tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, posto in
generale dall'art. 9, 1 comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689
(Modifiche al sistema penale), per sospetta violazione del principio
di eguaglianza (art. 3, comma 1, Cost.) in relazione sia ad illeciti
tributari diversi da quelli sanzionati dalla medesima legge n. 516
cit., sia in generale ad altre ipotesi di illeciti amministrativi
concorrenti con illeciti penali;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha
sostenuto pregiudizialmente l'inammissibilità in rito della
questione di costituzionalità per difetto di rilevanza, atteso che
il contribuente non si sarebbe doluto della applicazione dell'art. 10
censurato, né risulta che alcuno degli illeciti a lui addebitati
abbia un rilievo penale;
che nel merito l'Avvocatura sostiene che comunque l'esclusione
del principio di specialità costituisce espressione di
discrezionalità del legislatore;
Considerato che vanno disattese le eccezioni pregiudiziali
dell'Avvocatura per essere rilevante la questione di
costituzionalità giacché risulta dall'ordinanza di rimessione - la
cui prospettazione in punto di fatto non è censurabile da questa
Corte - che, rispettivamente, il contribuente ha sollevato
l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 10 cit. e che lo
stesso è stato denunziato per i reati di cui agli articoli 1, 1
comma, 3, 2 comma e 4, n. 7, della legge n. 512 cit. e cioè - almeno
in parte - per gli stessi fatti per i quali sono state irrogate le
pene pecuniarie, oggetto della controversia tributaria de qua;
che altresì la questione è rilevante ancorché nell'ordinanza
di rimessione non sia indicato quale tipo di sanzione sarebbe
applicabile ove fosse operante il principio di specialità di cui
all'art. 9 cit.; infatti la norma impugnata (art. 10 cit.)
rappresenta uno sbarramento, non superabile se non con la invocata
dichiarazione di incostituzionalità, per il giudice a quo che di
tale principio di specialità intende far applicazione, mentre è
ininfluente il possibile esito di tale giudizio giacché comunque diverse sarebbero le ragioni del decidere rispetto alla pronuncia che -
nella permanente vigenza dell'art. 10 - delibasse la legittimità
delle pene pecuniarie irrogate al contribuente (cfr. sent. n. 97 del
1987);
che nel merito la questione si appalesa manifestamente infondata
sotto entrambi i profili prospettati dal giudice a quo;
che, infatti, il principio del cumulo delle pene pecuniarie e
delle sanzioni penali - quale posto dalla norma censurata -
rappresenta, sì, una disciplina differenziata rispetto all'opposto
principio della specialità operante in generale per le sanzioni
amministrative irrogabili per fatti che integrerebbero anche gli
estremi di un reato, ma è nient'affatto irragionevole, né lesivo
del principio di eguaglianza, attesa l'assoluta diversità degli
illeciti ai quali le due disposizioni si riferiscono e la
peculiarità delle violazioni finanziarie, per le quali
legittimamente il legislatore - nell'esercizio della sua
discrezionalità - può modulare la reazione dell'ordinamento
giuridico al comportamento illecito del contribuente con una duplice
sanzione, pecuniaria e penale;
che a non diversa valutazione conduce il rilievo del giudice a
quo sulla residuale applicabilità (dal medesimo de plano ritenuta)
del principio di specialità alle violazioni finanziarie diverse da
quelle contemplate dalla legge n. 516 del 1982, atteso che - ove
anche ciò fosse (ma è tutt'altro che certo in presenza di
giurisprudenza, anche della Corte di cassazione, nonché di dottrina
per nulla univoche sia su tale specifica questione, sia in termini
più ampi sull'applicabilità, o meno, alle violazioni finanziarie
dei principi generali posti dalla legge n. 689 del 1981 cit.) - la
non irragionevolezza dell'opzione normativa risiederebbe comunque
nella considerazione che la legge n. 516 cit. attiene a tributi
evidentemente e non ingiustificatamente dal legislatore considerati
fondamentali nel quadro della globale politica finanziaria da lui
complessivamente disegnata con discrezionale modulazione della
potestà impositiva, sicché per tali tributi sarebbe giustificata
una scelta di maggior rigore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in
legge 7 agosto 1982 n.516, (Norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria) sollevata, in
relazione all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo
grado di Treviso con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte