Ordinanza n. 409/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1995
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, sul
giudizio di appello proposto dall'ufficio IVA di Ravenna contro Greco
Anna Adele, iscritta al n. 619 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna,
con ordinanza del 28 ottobre 1995 (r.o. n. 619 del 1996), ha
sollevato - nel corso di un giudizio di appello proposto dall'ufficio
IVA di Ravenna contro Greco Anna Adele - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nella
parte in cui non prevede che l'amministrazione finanziaria debba
notificare l'avviso di accertamento o di rettifica personalmente al
contribuente fallito, oltre che al curatore, per contrasto con l'art.
24, secondo comma, della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale se riferita, secondo la prospettazione
dell'ordinanza di rimessione, alla norma tributaria, e per la
infondatezza, ove ritenuta estesa alle norme sul fallimento ed, in
particolare, a quella sui poteri del curatore e sui rapporti
processuali.
Considerato che, secondo quanto si desume dall'ordinanza di
rimessione, la controversia di cui trattasi trova origine
nell'impugnazione, da parte della contribuente, delle cartelle
esattoriali con le quali l'ufficio aveva richiesto il pagamento di
somme per sanzioni relative agli anni 1982, 1983 e 1984, a seguito di
un avviso di rettifica, notificato al curatore del fallimento della
contribuente stessa e divenuto definitivo per mancata impugnazione da
parte del curatore medesimo;
che l'Amministrazione finanziaria, dopo essersi insinuata nel
passivo del fallimento, ha proseguito, stante la non capienza
dell'attivo, la propria azione nei confronti della Greco Anna Adele e
che quest'ultima ha adito il giudice tributario deducendo, tra
l'altro, l'illegittimità dell'avviso, per violazione del suo diritto
di difesa;
che dall'ordinanza stessa risulta che, successivamente,
l'Amministrazione medesima ha ritenuto di procedere a reiterare alla
contribuente la notifica dell'avviso impugnato, verso il quale è
pendente altro procedimento, presso lo stesso giudice, "peraltro già
deciso sulla base di diverse motivazioni di diritto";
che, con particolare riguardo a tale ultima circostanza, non
viene addotto alcun cenno di motivazione né qualsivoglia elemento di
valutazione circa la rilevanza, ai fini del decidere, della proposta
questione;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto),
sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 docembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte