Ordinanza n. 409/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 14legge 395/1990
- art. 2legge 395/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 24 aprile
1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei
servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), della
legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria), e del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del
personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14,
comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), promosso con
ordinanza emessa il 22 ottobre 1997 dal Tar per l'Emilia-Romagna sul
ricorso proposto da Mario Lepore contro il Ministero dell'interno,
iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di Mario Lepore;
Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 1999 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, con ordinanza del 22
ottobre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo
all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre
amministrazioni dello Stato), della legge 15 dicembre 1990, n. 395
(Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), e del d.lgs. 30
ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15
dicembre 1990, n. 395), "nella parte in cui non consentono di
applicare anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria"
l'art. 2 del d.P.R. n. 339 del 1982, in riferimento agli artt. 3,
primo comma e 97, primo comma, della Costituzione;
che, secondo l'ordinanza di rimessione, il Ministero di grazia e
giustizia, in data 28 ottobre 1991, aveva comunicato alla Direzione
della casa di lavoro di Castelfranco Emilia che un agente di polizia
penitenziaria in servizio presso detto istituto era stato "posto in
congedo assoluto per permanente inidoneità fisica al servizio di
istituto a decorrere dal 10.10.1991" e quest'ultimo, con istanza del
30 ottobre 1991, aveva chiesto di essere trasferito ad altri ruoli
del personale della Polizia di Stato o della Polizia penitenziaria,
oppure di altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del
d.P.R. n. 339 del 1982;
che il Ministero di grazia e giustizia ha trasmesso l'istanza al
Ministero dell'interno, il quale, con provvedimento del 5 marzo 1992,
ha rigettato la domanda, sul rilievo che l'art. 2 del d.P.R. n. 339
del 1982 riguarderebbe esclusivamente il personale della Polizia di
Stato;
che, ad avviso del Tar, il provvedimento di rigetto della domanda
- il quale costituisce l'unico atto impugnato nel processo a quo
promosso esclusivamente nei confronti del Ministero dell'interno -
avrebbe legittimamente negato l'applicabilità dell'art. 2 del d.P.R.
n. 339 del 1982 agli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria;
che tuttavia, secondo il Collegio rimettente, la corretta
interpretazione della suindicata disposizione fonderebbe il dubbio di
legittimità costituzionale delle norme impugnate, limitatamente al
periodo ricompreso tra l'entrata in vigore del d.P.R. n. 339 del 1982
e del d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui non prevedono il
trasferimento a domanda in altri ruoli della stessa amministrazione o
di altre amministrazioni dello Stato dell'agente di Polizia
penitenziaria dichiarato inidoneo al servizio, in quanto esse
realizzerebbero una irragionevole disparità di trattamento sia tra
il personale appartenente alla Polizia penitenziaria, sia tra il
personale di detto Corpo e quello della Polizia di Stato,
determinando altresì una disfunzione nell'organizzazione degli
uffici, in violazione del principio di buon andamento ed
imparzialità dell'amministrazione;
che la parte privata si è costituita nel giudizio innanzi a
questa Corte, facendo proprie le argomentazioni del Tar e chiedendo
che la questione sia accolta.
Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che il
Ministero di grazia e giustizia ha "posto in congedo assoluto" il
ricorrente "per permanente inidoneità fisica al servizio di istituto
a decorrere dal 10 ottobre 1991" e questi, nel giudizio a quo,
promosso soltanto nei confronti del Ministero dell'interno, ha
impugnato esclusivamente il provvedimento con il quale quest'ultimo
Ministero, in data 5 marzo 1992, ha rigettato la sua domanda di
trasferimento nei ruoli della Polizia di Stato;
che le norme impugnate disciplinano, con modalità
sostanzialmente identiche, due particolari fattispecie di
trasferimento del personale della Polizia di Stato e del Corpo di
polizia penitenziaria che abbia riportato una invalidità non
dipendente da causa di servizio nelle corrispondenti qualifiche di
altri ruoli delle amministrazionidi appartenenza ovvero di altre
amministrazioni dello Stato, entrambe le quali presuppongono comunque
la perdurante esistenza del rapporto di servizio anche se, nella
seconda fattispecie, è prevista l'istituzione, ma senza soluzione di
continuità, di un nuovo rapporto con l'amministrazione di
destinazione, cosicché la eventuale dispensa dal servizio per motivi
di inidoneità fisica può essere disposta soltanto successivamente
al mancato accoglimento della domanda di trasferimento (artt. 8,
quinto comma, e 9 del d.P.R. n. 339 del 1982; artt. 75, comma 3, 76,
comma 12, e 77 del d.lgs. n. 443 del 1992; art. 14, comma 1, lettera
g) della legge n. 395 del 1990);
che, pertanto, la perdurante esistenza del rapporto di servizio
costituisce requisito essenziale del trasferimento ad altri ruoli
della amministrazione di appartenenza, o di altre amministrazioni
dello Stato, cosicché il suo accertamento condiziona
l'applicabilità delle norme impugnate nel giudizio a quo;
che, inoltre, l'ordinanza di rimessione non indica affatto se il
rapporto di servizio, eventualmente anche in virtù di atti
giudiziari, sia stato o meno risolto; circostanza questa che
influisce altresì sull'eventuale applicabilità ratione temporis
dell'art. 75, del d.lgs. n. 443 del 1992;
che la mancata indicazione di tutti questi elementi si risolve
nel difetto di enunciazione delle ragioni che, secondo il giudice a
quo inducono a far ritenere rilevante la proposta questione di
legittimità costituzionale ed impediscono alla Corte le valutazioni
di sua competenza;
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339
(Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di
polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
o di altre amministrazioni dello Stato), della legge 15 dicembre
1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), e del
d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna,
sezione I, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte