Ordinanza n. 409/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 5legge 2248/1865
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260 del codice
penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio
1999 dal Tribunale militare di Torino nei procedimenti penali riuniti
a carico di Martino Walter, iscritta al n. 246 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 gennaio 1999 nel corso
di un procedimento nei confronti di persona imputata del reato di
allontanamento illecito, previsto dall'art. 147 del codice penale
militare di pace, il Tribunale militare di Torino ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 260 del codice penale
militare di pace, nella parte in cui non prevede che la richiesta di
procedimento del comandante del corpo o di altro ente superiore, da
cui dipende il militare colpevole - alla quale è subordinata la
perseguibilità dei reati puniti con la reclusione militare non
superiore a sei mesi - debba essere motivata;
che il rimettente premette che, nel giudizio a quo l'azione
penale è stata promossa - così come consentito, allo stato, dalla
norma denunciata - sulla base di due richieste di procedimento del
tutto prive di motivazione;
che, ad avviso del rimettente, la richiesta di procedimento
del comandante del corpo non potrebbe essere assimilata alla querela
- in quanto volta alla tutela di interessi pubblicistici, e non
privatistici - ma andrebbe qualificata come atto oggettivamente
amministrativo, concretandosi in una manifestazione di volontà
proveniente da un organo della pubblica amministrazione, avente
rilevanza esterna, riferita ad un caso concreto ed indirizzata ad un
destinatario determinato;
che, in tale ottica, la norma impugnata violerebbe, in parte
qua i principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione
amministrativa, giacché la mancata previsione dell'obbligo di
motivazione impedirebbe il controllo giurisdizionale sul corretto
esercizio del potere discrezionale attribuito al comandante e
l'eventuale disapplicazione della richiesta, ai sensi dell'art. 5
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, nel caso di accertata
insussistenza dell'interesse pubblico alla punizione del reo nello
specifico frangente;
che risulterebbe altresì compromesso il principio di
uguaglianza, sia a fronte del diverso regime riservato alla richiesta
di procedimento rispetto alla generalità degli atti amministrativi,
per i quali l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive la
motivazione e che, attraverso la stessa, possono essere sottoposti a
controllo giurisdizionale; sia in rapporto alle disparità di
trattamento che, in conseguenza delle insindacabili determinazioni
del comandante del corpo, sono suscettive di verificarsi tra soggetti
responsabili di identici fatti (ad esempio, nel caso di ingiurie
reciproche, il comandante potrebbe proporre la richiesta nei
confronti di uno soltanto dei militari coinvolti, in quanto legato
all'altro da vincoli di amicizia);
che la rilevanza della questione si lega, nella contingenza,
alla circostanza che, in caso di suo accoglimento, l'imputato
potrebbe essere prosciolto dal reato contestatogli, previa
disapplicazione delle due richieste di procedimento proposte nei suoi
confronti, in quanto affatto immotivate;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza
della questione;
che l'Avvocatura erariale rileva segnatamente, in primo
luogo, che la violazione dell'art. 3 Cost., dedotta dal rimettente,
è già stata esclusa da questa Corte con sentenza n. 114 del 1982;
in secondo luogo, che il precetto dell'art. 97, primo comma, della
Costituzione attiene alla materia dell'organizzazione dei pubblici
uffici, e non anche all'attività amministrativa incidente sulla
sfera soggettiva dei privati; e, da ultimo, che l'obbligo di
motivazione non costituisce, per gli atti amministrativi, a
differenza che per quelli giurisdizionali, un principio
costituzionalmente garantito.
Considerato che, secondo quanto più volte affermato da questa
Corte, l'istituto della richiesta di procedimento del comandante del
corpo, previsto dall'art. 260 del codice penale militare di pace,
trova la sua giustificazione nell'opportunità di affidare al
comandante, di fronte a condotte prive di rilevante attitudine
offensiva, una facoltà di scelta tra l'adozione di provvedimenti di
natura esclusivamente disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione
penale, evitando che l'esercizio incondizionato di quest'ultima
determini un pregiudizio - in termini di menomazione del prestigio e
della dignità delle forze armate - proporzionalmente maggiore di
quello prodotto dal reato (cfr. sentenze nn. 449 del 1991 e 42 del
1975, nonché ordinanze nn. 396 del 1996 e 189 del 1976): e ciò
anche in correlazione all'estraneità al diritto penale militare
dell'istituto della querela, incompatibile con le caratteristiche dei
reati militari, nei quali è sempre insita "un'offesa alla disciplina
e al servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente
pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato
caratteristico della querela" (cfr. sentenze nn. 449 del 1991 e 42
del 1975, nonché ordinanza n. 229 del 1988);
che, tanto ribadito, la premessa interpretativa da cui muove
il giudice a quo - in forza della quale la richiesta di procedimento
del comandante del corpo andrebbe qualificata come atto
oggettivamente amministrativo - si pone in aperto contrasto con
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che cataloga per
converso la richiesta (pur concretante un atto amministrativo a parte
subiecti) fra i veri e propri atti processuali, stante il suo
inserimento nell'iter del processo penale, necessariamente sfociante
nella valutazione giurisdizionale, non solo della sussistenza e della
attribuibilità del fatto oggetto della richiesta stessa, ma anche
della ritualità di tutta la relativa attività procedimentale;
che il ricordato orientamento giurisprudenziale è, d'altro
canto, in sintonia con le indicazioni di questa Corte, la quale - sia
pure nella cornice della risoluzione di questioni di legittimità
costituzionale di diverso taglio - ha costantemente riconosciuto
natura processuale all'atto in parola (cfr. ordinanze nn. 467 del
1995; 238, 293 e 295 del 1992; 397 del 1987);
che l'esclusione dell'obbligo di motivazione, censurata dal
giudice a quo, rappresenta proprio un corollario, di ordine
interpretativo, della classificazione della richiesta come atto
processuale; classificazione la quale - al lume dell'accennato
indirizzo della Corte di cassazione, peraltro apprezzabile in termini
di diritto vivente - vale a sottrarla all'applicazione del generale
disposto dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990: e ciò in coerenza
con la funzione dell'istituto, che da un lato si sovrappone,
escludendola, alla querela prevista dal diritto penale comune e,
dall'altro lato, rientra nella generale categoria delle richieste di
procedimento di competenza dell'autorità amministrativa, cui è
riferimento nell'art. 342 cod. proc. pen., caratterizzate da un'ampia
e non vincolata discrezionalità;
che tale ricostruzione del quadro normativo è avvalorata -
sempre alla stregua del ricordato orientamento giurisprudenziale -
anche dalla concreta disciplina dell'istituto, caratterizzata dal
regime di irrevocabilità della richiesta (art. 129 cod. pen.) e
dalla mancanza (incompatibile con la pretesa natura di atto
oggettivamente amministrativo) di qualsiasi forma di autotutela
dell'amministrazione o di reclamo da parte dell'interessato; una
prospettiva nella quale il sindacato del giudice penale resta quindi
circoscritto alla verifica della competenza del richiedente, dei
requisiti formali e della tempestività dell'atto, senza che ne sia
ammessa la disapplicazione, ad esempio, per la mancata astensione in
presenza di un interesse personale dell'autore della richiesta: ed è
proprio per tale ragione che si è reso necessario l'intervento di
questa Corte (con sentenza n. 449 del 1991) al fine di escludere
(trasferendola al comandante di ente superiore) la competenza del
comandante del corpo allorché questi sia la persona offesa dal
reato;
che, peraltro, anche a prescindere da tali ultimi rilievi,
risulta in ogni caso evidente il vizio logico che affetta la
prospettazione del giudice a quo allorché dalla qualificazione della
richiesta come atto oggettivamente amministrativo fa discendere
l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, sotto il
profilo del "trattamento privilegiato" da essa riservato all'atto in
discorso - in punto di esonero dall'obbligo di motivazione - rispetto
alla generalità degli altri atti amministrativi;
che, infatti, se l'accennata premessa ermeneutica fosse
corretta, cadrebbe eo ipso anche il corollario cui il dubbio di
costituzionalità si connette; laddove, al contrario, è dalla
differente classificazione dell'atto che discendono, ad un tempo, il
corollario stesso e l'esclusione della ipotizzata frizione con il
principio di uguaglianza e di ragionevolezza, risultando la
diversità di regime conseguenziale alle peculiari connotazioni
dell'atto avuto di mira;
che, quanto al resto, le censure del rimettente ripropongono
- traslate dal piano della legittimità dell'istituto in sé a quello
del controllo sulla motivazione - dubbi di costituzionalità già
più volte esaminati e disattesi da questa Corte, senza che risultino
addotti argomenti nuovi atti a giustificare un eventuale mutamento di
indirizzo;
che, in particolare, la Corte ha chiarito che la possibile
disparità di trattamento tra i colpevoli di reati militari, come
conseguenza delle insindacabili determinazioni del comandante del
corpo, non pone la norma denunciata in contrasto con l'art. 3 Cost.,
in quanto la discrezionalità nell'applicazione della legge,
attribuita al comandante - al quale, peraltro, è doveroso
accreditare doti di imparzialità e distacco (cfr. sentenza n. 449
del 1991, nonché ordinanze nn. 396 del 1996 e 467 del 1995) - "non
può dar luogo a violazioni apprezzabili sotto il profilo della
violazione del principio di uguaglianza" (cfr. sentenza n. 114 del
1982, nonché ordinanze nn. 112 del 1981 e 60 del 1978);
che, del pari, si è escluso che l'istituto della richiesta
di procedimento, risolvendosi nell'attribuzione al comandante del
corpo di un potere svincolato da ogni controllo, leda il principio
del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica
amministrazione, stante la non arbitrarietà della disciplina dettata
dal legislatore ordinario in rapporto agli obiettivi perseguiti dalla
previsione normativa (cfr. ordinanze nn. 112 del 1981 e 60 del 1978).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 260 del codice penale militare
di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale militare di Torino con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte