Ordinanza n. 409/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice
di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 14 novembre, il
15 dicembre e il 28 novembre 2000 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di
Palermo rispettivamente iscritte ai nn. 86, 255, 256 e 286 del
registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 7, 15 e 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con quattro ordinanze di identico contenuto, il
Tribunale di Palermo - chiamato a pronunciarsi su altrettanti atti di
appello proposti avverso ordinanze con le quali, dopo la chiusura
delle indagini preliminari, erano state respinte dai giudici del
merito istanze di restituzione di beni sottoposti a sequestro
probatorio nel corso delle indagini - ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 263 cod. proc. pen., "nella parte in cui non
prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al
passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di
condanna, gli interessati non possono proporre opposizione avanti il
medesimo giudice avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di
restituzione delle cose sequestrate";
che a parere del giudice a quo all'interno dell'art. 263 cod.
proc. pen. si rinverrebbe una ingiustificata disparità di
trattamento tra il soggetto che chiede la restituzione nella fase
delle indagini e dopo il passaggio in giudicato della sentenza -
essendo a questi assicurato, sia pure con procedure diverse, un
tempestivo diritto di opposizione - ed il soggetto che veda respinta
l'istanza di restituzione dopo la chiusura delle indagini, giacché a
costui - secondo l'orientamento giurisprudenziale cui il rimettente
dichiara di aderire - non è consentito proporre alcuna opposizione;
che un siffatto epilogo si risolverebbe, ad avviso del
giudice a quo in una violazione del principio di ragionevolezza e del
diritto di difesa, "non potendo l'imputato dopo la chiusura delle
indagini preliminari difendere la propria istanza di restituzione
mediante adeguata e tempestiva facoltà di gravame, assicuratagli,
invece (...) sia nella fase delle indagini, sia dopo il passaggio in
giudicato della sentenza";
che la questione - conclude il rimettente - deve reputarsi
rilevante in quanto, ove accolta, l'impugnazione proposta dalla
difesa anziché essere dichiarata "meramente inammissibile, potrebbe
essere riqualificata e trasmessa, ai sensi del comma 5 dell'art. 568
c.p.p., al giudice competente, per il giudizio di opposizione da
esperire a norma dell'art. 127 c.p.p.";
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo dichiararsi la questione inammissibile o infondata:
deduce, infatti, la difesa erariale che il giudice a quo non è
chiamato a fare applicazione della norma impugnata, sicché la
questione dovrebbe essere considerata irrilevante; nel merito,
l'interveniente osserva che la previsione di una opposizione davanti
allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di rigetto della
istanza di restituzione, il quale, poi, è lo stesso giudice
competente a decidere sull'intero processo, "si risolverebbe in un
rimedio defatigatorio e superfluo rispetto al rimedio costituito
dalla impugnazione della sentenza".
Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e
che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti
con unica decisione;
che, come correttamente evidenziato dalla Avvocatura generale
dello Stato, la questione prospettata è del tutto irrilevante nei
procedimenti a quibus posto che nella specie il Tribunale rimettente
è chiamato a decidere su altrettanti atti di appello proposti
avverso ordinanze con le quali, dopo la chiusura delle indagini, i
vari giudici procedenti hanno respinto istanze di restituzione di
beni sottoposti a sequestro probatorio nel corso delle indagini
preliminari: sicché il Tribunale è stato (erroneamente) investito
quale giudice di appello de libertate secondo il modello stabilito
per il sequestro preventivo (misura cautelare reale)
dall'art. 322-bis cod. proc. pen.;
che, pertanto, gli appelli proposti sono comunque
inammissibili e nessuna conseguenza deriverebbe dall'eventuale
accoglimento del quesito di costituzionalità, posto che lo stesso si
riferisce a norma della quale il giudice a quo non è e non sarebbe
comunque chiamato a fare applicazione: infatti, la sentenza additiva
richiesta non devolverebbe la cognizione del gravame al tribunale,
quale giudice dell'appello sul tema coinvolto (mantenimento o meno
del vincolo cautelare in rem), ma "costruirebbe" una nuova figura
di "opposizione" davanti allo stesso giudice del procedimento che ha
adottato il provvedimento reiettivo della istanza di restituzione del
bene sottoposto a sequestro probatorio;
che, dunque, il totale difetto di competenza funzionale
dell'organo adito, tanto con riferimento al quadro normativo vigente
che in rapporto a quello che deriverebbe da una eventuale sentenza di
accoglimento (la competenza a celebrare l'eventuale giudizio di
"opposizione" spetterebbe sempre al giudice che procede, essendo
questi chiamato a decidere con ordinanza ex art. 127 cod. proc. pen.,
ricorribile per cassazione), rende il quesito privo di rilevanza;
che a quest'ultimo riguardo nessun rilievo può annettersi
alla motivazione offerta sul punto dal giudice rimettente (in caso di
accoglimento, in luogo della semplice declaratoria di
inammissibilità dell'appello, il Tribunale riqualificherebbe
l'impugnazione come "opposizione", trasmettendo gli atti al giudice
competente), giacché l'epilogo sarebbe comunque quello della
inapplicabilità della norma impugnata da parte dello stesso
Tribunale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flik
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte