Ordinanza n. 41/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1978 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 429legge 533/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma
terzo, del codice di procedura civile, nel testo modificato dalla legge
11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1977
dalla Corte di cassazione, sul ricorso proposto dalla Cassa di
Risparmio di Pisa contro Michelazzi Ferruccio ed altri, iscritta al n.
437 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 313 del 16 novembre 1977.
Visti gli atti di costituzione della Cassa di Risparmio di Pisa, di
Michelazzi Ferruccio ed altri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo,
del codice di procedura civile, nel testo modificato dalla legge 11
agosto 1973, n. 533, con riferimento all'art. 3 della Costituzione,
laddove detta norma riserverebbe un trattamento ingiustificatamente
più favorevole ai crediti di lavoro, rispetto agli altri crediti
pecuniari, quanto alla possibilità di decorrenza del diritto alla
rivalutazione anche da data anteriore a quella della entrata in vigore
della legge n. 533 del 1973.
Considerato che la stessa questione è stata ritenuta non fondata
da questa Corte con sentenza n. 161 del 1977 e che non vengono
prospettati, in questa sede, profili nuovi, né sono addotti motivi che
possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura
civile, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte