Ordinanza n. 41/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1980 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 2legge 62/1974
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80,
dodicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme
sulla circolazione stradale), modificato dall'art. 2 della legge 14
febbraio 1974, n. 62, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1975
dal Pretore di Asiago, nel procedimento penale a carico di Dorrico Ivo
ed altra, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 febbraio 1980 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Rilevato che con l'ordinanza citata in epigrafe è stata sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 80, dodicesimo comma, del T.U. delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n.
393, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n.
62, nella parte in cui prevede una pena inferiore a quella comminata
per il reato di guida senza patente per chi consente la guida di un
proprio veicolo ad un terzo sprovvisto di patente di guida;
che si è avuto intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato;
ritenuto che la questione è stata sollevata sotto il profilo che
la previsione di una pena meno severa, nell'ipotesi anzidetta, rispetto
a quella comminata per la contravvenzione di guida senza patente appare
irragionevole, in quanto il fatto di colui che consapevolmente affidi
il proprio veicolo a persona sfornita di patente appare quanto meno di
pari gravità rispetto al reato di chi si ponga alla guida senza essere
fornito di patente;
considerato che, a parte il dubbio sulla rilevanza della
surriferita questione, decisive appaiono le argomentazioni che seguono;
considerato che questa Corte ha costantemente affermato che rientra
nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti
debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura
della pena e che, ove siffatto potere non ecceda i limiti della
razionalità, non vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione (cfr.
per tutte le sentenze nn. 161/1976 e 1/1975, oltreché l'ordinanza n.
77/1979);
considerato che questa Corte ha altresì affermato, con
giurisprudenza costante, che il legislatore ordinario può
legittimamente dettare normative diverse per regolare situazioni che
egli ritenga diverse, purché ubbidisca a criteri di ragionevolezza
(cfr. da ultimo sentenza n. 91/1979);
considerato che appare ictu oculi evidente la diversità delle
fattispecie normativamente delineate addotte in comparazione dal
giudice a quo, perché si tratterebbe, comunque, di una ipotesi atipica
di concorso, come tale discrezionalmente valutabile dal legislatore ai
fini della pena; che tale diversità giustifica, nell'ambito di una
discrezionalità legislativa che non appare usata in modo
irragionevole, la diversità della disciplina dettata, per cui va
manifestamente esclusa la violazione del principio di eguaglianza;
visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi avanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 80, dodicesimo comma, del T.U. delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n.
393, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n.
62, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Pretore di Asiago con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte