Ordinanza n. 41/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1981 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma
primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il
22 maggio 1980 dal tribunale di Sondrio nel procedimento civile
vertente tra Davi Bruno e il curatore del suo fallimento rag. Necchi
Alberto ed altri, iscritta al n. 698 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che, con ordinanza 22 maggio 1980, debitamente comunicata
e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 19
novembre 1980 e iscritta al n. 698 R.O. 1980, il tribunale di Sondrio,
provvedendo sulla opposizione spiegata, con atto notificato l'8
ottobre 1979 al curatore dal debitore Davi Bruno avverso la sentenza
18 agosto 1979, affissa il 20 settembre 1979, con cui lo stesso
tribunale aveva dichiarato il fallimento della Ditta Mairim di Davi
Bruno, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo,
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 24 Cost., nella
parte in cui fa decorrere per il fallito il termine per proporre
opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento dall'affissione
ancorché la comunicazione, prevista dall'art. 17, comma primo, dello
stesso r.d., non sia, rispetto ad essa, anteriore o contemporanea
(comunicazione, che dagli atti non risulta se e quando eseguita); che
nessuna delle parti si è costituita in questa sede né ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; che nella camera
di consiglio del 19 febbraio 1981, alla quale la trattazione
dell'incidente è stata assegnata, il giudice Andrioli ha svolto la
relazione;
considerato che con sentenza 27 novembre 1980, n. 151, questa
Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18,
comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede
che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il
debilore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il
fallimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare
opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza
che ne dichiara il fallimento; questione già dichiarata fondata con
sentenza n. 151 del 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte