Ordinanza n. 41/1987
Altra decisione · depositata il 05/02/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 23, 29 e
243 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del T.U. delle
leggi sulle imposte dirette"), promossi con ordinanze emesse l'8
maggio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Isernia,
il 29 ottobre 1980 dal Tribunale di Udine e il 5 marzo 1981 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Imperia (n. 3 ord.),
iscritte rispettivamente al n. 609 del registro ordinanze 1979, al n.
852 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 619, 620 e 621 del registro
ordinanze 1981; e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 310 del 13 novembre 1979; n. 56 del 25 febbraio 1981 e
n. 12 del 13 gennaio 1982;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che la Commissione tributaria di 1° grado di Isernia, con
ordinanza emessa l'8 maggio 1979 (Registro ordinanze n. 609/79), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento
all'art. 3 Cost., dell'art. 29, ultimo comma, del T.U. 29 gennaio
1958, n. 645 ("Approvazione del T.U. delle leggi sulle imposte
dirette") in relazione agli artt. 21, 22, 23 e 33 dello stesso T.U.,
nella parte in cui non limita gli effetti del tardivo inoltro della
dichiarazione dei redditi all'ufficio competente, da parte
dell'ufficio II.DD. cui sia stata irregolarmente presentata, alla
mera decorrenza del termine per la rettifica della dichiarazione
medesima;
che il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 29 ottobre
1980 (Reg. ord. n. 852/80), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., degli artt.
29, ultimo comma, e 243 del medesimo d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,
nella parte in cui disciplinano e sanzionano con le stesse pene sia
l'ipotesi di omessa denuncia dei redditi sia ipotesi di denuncia
presentata in termine ad ufficio incompetente e pervenuta
tardivamente a quello competente per motivi non collegabili alla
volontà del contribuente;
che la Commissione tributaria di secondo grado di Imperia, con
tre ordinanze emesse il 5 marzo 1981 (Registro ordinanze nn. 619, 620
e 621/81), ha sollevato analoga questione di legittimità
costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 23, 29
e 243 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui
prevedono lo stesso trattamento fiscale e penale sia per il
contribuente che presenta nei termini ad ufficio incompetente la
dichiarazione dei redditi e sia per il contribuente che non la
presenta affatto o la presenta dopo un mese dalla scadenza;
Considerato che per l'identità o connessione delle rispettive
questioni i giudizi debbono essere riuniti;
che la legge 22 dicembre 1980, n. 882, recante "Sanatoria di
irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria"
commesse sino al 31 agosto 1980, ha tra l'altro disposto che "sono
considerate valide" le dichiarazioni dei redditi considerate omesse
perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti
dalla legge, a condizione che siano state presentate, anche ad
ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980 (art. 3, comma 1, n.
2);
che spetta alle autorità remittenti stabilire se la detta
sanatoria, benché testualmente riferita alle dichiarazioni "di cui
al titolo I del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", sia applicabile
anche alle infrazioni commesse in vigenza del precedente T.U. 29
gennaio 1958, n. 645, con l'effetto, in caso positivo, di rendere le
questioni irrilevanti;
che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti ai
giudici a quibus perché accertino, alla stregua della predetta
normativa, se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle autorità
giudiziarie indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte