Ordinanza n. 41/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12-quinquieslegge 306/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,
secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il
18 dicembre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Firenze sulla richiesta proposta da Sacca' Davide ed
altri, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25,
secondo comma, e 27 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità
mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994,
successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,
secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto,
essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta
dall'ordinamento, la relativa questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanza n. 286 del
1994);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte