Ordinanza n. 41/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/03/1998 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 953/1982
- art. 5legge 53/1983
usata come parametro
citata
- art. 1d.P.R. 636/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.-l. 30
dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Conversione in
legge, con modificazioni, del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, recante
misure in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 5
marzo 1996 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul
ricorso proposto da Alasonatti Arrigo, n.q. contro l'Ufficio del
registro di Torino, iscritta al n. 1360 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che - nel corso di un procedimento promosso da Alasonatti
Arrigo, curatore del fallimento Aeromeccanica Sat. S.n.c., onde
ottenere l'annullamento di una cartella esattoriale, notificata il 17
ottobre 1995, emessa dall'Ufficio del registro per tasse
automobilistiche non pagate - la Commissione tributaria di primo
grado di Torino, con ordinanza emessa il 5 marzo 1996 (r.o. n. 1360
del 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5
della legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in
materia tributaria) - recte: art. 5 del d.-l. 30 dicembre 1982, n.
953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 - nella parte in cui, nonostante
la mutata natura del tributo (da tassa di circolazione ad imposta
diretta su un bene), ha mantenuto fermo il criterio di determinazione
dell'ammontare del tributo stesso attraverso il riferimento ai
cavalli fiscali:
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generalo dello
Stato, che ha eccepito la inammissibilità della questione,
trattandosi di materia sottratta alla giurisdizione delle Commissioni
tributarie, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario);
Considerato che le controversie aventi ad oggetto il pagamento di
tasse automobilistiche disciplinato dalla disposizione denunciata
sono da reputare affidate, secondo quanto la Corte ha già avuto
occasione di rilevare (sentenza n. 164 del 1993), alla cognizione del
Tribunale e sottratte perciò alla competenza della Commissione
tributaria quale stabilita dal menzionato art. 1 del d.P.R. n. 636
del 1972:
che, attesa la rilevabilità ictu oculi del difetto di
giurisdizione della Commissione tributaria, la sollevata questione
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.-l. 30 dicembre 1982,
n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di
primo grado di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte