Ordinanza n. 41/2001
Altra decisione · depositata il 14/02/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 40legge 87/1953
- art. 28legge 87/1953
citata
- art. 36d.P.R. 1074/1965
- art. 2d.P.R. 1074/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
decreto 23 dicembre 1997 emanato dal Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, recante: "Modalità di
attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito
derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della
Regione Sicilia, emanati dal 1992", promosso con ricorso della
Regione Sicilia, notificato il 15 maggio 1998, depositato in
cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 13 del registro
conflitti 1998.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2001 il giudice
relatore Valerio Onida;
Uditi l'avv. Giovanni Carapezza Figlia per la Regione siciliana e
l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ricorso notificato il 15 maggio 1998 e
depositato il 23 maggio 1998 la Regione siciliana ha promosso
conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri, in riferimento al decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro, del 23 dicembre 1997
(Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997
del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate
finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992);
che la Regione ricorrente impugna il predetto decreto
ministeriale ritenendolo lesivo delle attribuzioni regionali in
materia finanziaria di cui all'art. 36 dello statuto speciale e
all'art. 2 delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074, chiedendone l'annullamento "nella parte in cui
sottrae alla Regione siciliana, con effetto dal 1° gennaio 1997,
quote di gettito tributario arbitrariamente incluse tra le nuove
entrate riservate all'erario statale, in forza dei provvedimenti
normativi di cui il decreto censurato costituisce attuazione";
che, secondo la Regione siciliana, l'impugnato decreto
estenderebbe indebitamente le previsioni normative alla cui
attuazione esso è inteso, e relative alla riserva a favore
dell'erario statale delle nuove entrate derivanti da numerosi
provvedimenti legislativi succedutisi dal 1992 al 1996, e
interpreterebbe dette previsioni in modo contrastante con lo statuto
e le norme di attuazione, sottraendo così alla Regione medesima
quote di gettito tributario ad essa spettanti;
che la ricorrente chiede altresì preliminarmente di
sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 40
della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che siano rigettati il ricorso e l'istanza di
sospensione;
che questa Corte, con separata ordinanza in pari data,
provvede a rimettere innanzi a sé questione di legittimità
costituzionale delle disposizioni legislative cui si è data
attuazione con il decreto impugnato, nella parte in cui non prevedono
la partecipazione della Regione siciliana al procedimento per la loro
attuazione.
Considerato che sussistono le gravi ragioni che giustificano la
sospensione, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dell'esecuzione dell'atto che ha dato luogo al conflitto di
attribuzione fra Stato e Regione, in pendenza del relativo giudizio:
ciò in considerazione del fatto che il decreto impugnato, tuttora
operante, estende i suoi effetti anche alle riscossioni di tributi
"per gli anni 2000 e seguenti", disponendo che in detti anni gli
incaricati della riscossione versino all'erario statale, per i
tributi indicati, la percentuale prevista dal medesimo decreto per
l'anno 1999 (art. 3 d.m. 23 dicembre 1997), e tenendo conto sia
dell'entità del pregiudizio finanziario lamentato dalla Regione
ricorrente, sia delle ulteriori more del giudizio derivanti dalla
sospensione del medesimo a seguito dell'ordinanza di questa Corte che
rimette innanzi a sé questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni legislative cui l'atto impugnato dà attuazione.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 28
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Sospende l'esecuzione del decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997 (Modalità di
attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito
derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della
Regione Sicilia, emanati dal 1992), impugnato dalla Regione siciliana
con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte