Ordinanza n. 41/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32legge 724/1994
- art. 5legge 415/1995
- art. 5legge 507/1995
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 20legge 146/1998
citata
- art. 32legge 507/1995
- art. 32Legge sull’equo canone
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2
e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 5, comma 7-bis,
della legge 29 novembre 1995, n. 507 [recte: dell'art. 5, comma 7-bis
del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga di termini a favore
dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali
del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85), convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 1995, n. 507], promosso con ordinanza emessa il 14 aprile
2000 dal Tribunale di Ancona, iscritta al n. 545 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione della parte privata, nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Uditi l'avvocato Maurizio Fabiani per la parte privata e
l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento per convalida di
sfratto per morosità, intentato dal Ministero della giustizia nei
confronti di una conduttrice di un immobile ad uso abitativo sito in
Ancona, il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e
4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) e dell'art. 5, comma 7-bis, della legge
29 novembre 1995, n. 507 [recte: dell'art. 5, comma 7-bis del
decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga di termini a favore dei
soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali
del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85) convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 1995, n. 507];
che l'art. 32 della legge n. 724 dispone che i canoni annui
per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso
abitativo, concessi o locati a privati, a decorrere dal 1 gennaio
1995, sono rivalutati, rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994, di
un coefficiente pari a due volte il canone stesso per i soggetti
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo,
riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni
di lire, e a cinque volte il canone, per i soggetti che appartengano
ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, per il medesimo
anno 1993, pari o superiore ad ottanta milioni di lire, facendo salva
la posizione dei conduttori con reddito familiare complessivo, per
l'anno di imposta 1993, inferiore a quaranta milioni di lire;
che l'art. 5, comma 7-bis, del decreto-legge n. 415 del 1995,
convertito dalla legge n. 507 del 1995, dispone, a sua volta, che il
canone determinato in base ai commi 6 e 7 del medesimo articolo (il
comma 6 stabilisce che l'ammontare complessivo del canone per i beni
concessi o locati a privati nel corso del 1994, o in data anteriore,
non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in
regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe),
resta valido per sei anni a decorrere dal 1 gennaio 1996 e viene
aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati accertata dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT);
che il remittente premette che il Ministero della giustizia
ha chiesto la convalida dello sfratto per morosità nei confronti
dell'attuale conduttrice assumendo che la stessa, non avendo più
corrisposto i canoni di locazione e gli oneri accessori dal mese
di novembre 1998, si era resa debitrice, alla data del 31 dicembre
1999, della somma di L. 17.266.331;
che, riferisce ancora il remittente, l'intimata, nel
costituirsi in giudizio, ha precisato che il canone di locazione, a
far data dal 1 gennaio 1995, era stato raddoppiato in applicazione
dell'art. 32 della legge n. 724 del 1994, essendo il reddito
familiare per l'anno di imposta 1993 compreso tra i quaranta e gli
ottanta milioni, e che, a seguito del decesso della madre, avvenuto
il 22 luglio 1997, la situazione di fatto era mutata, percependo
ella, da quel momento, un reddito inferiore a quaranta milioni di
lire;
che, prosegue il giudice a quo, l'intimata ha quindi chiesto
che non venisse emessa nei suoi confronti l'ordinanza di rilascio ed
ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 32 della legge
n. 724 del 1994, affermando che, una volta intervenuta la
declaratoria di illegittimità costituzionale di questa disposizione,
sarebbe venuta meno la contestata morosità, in quanto i canoni
corrisposti in epoca successiva alla variazione del reddito familiare
sarebbero risultati di importo tale da soddisfare integralmente le
pretese creditorie del Ministero;
che il Tribunale di Ancona, quanto alla rilevanza delle
dedotte questioni, osserva che, se fosse dichiarata la illegittimità
costituzionale dell'art. 32 della legge n. 724, il canone
effettivamente dovuto dalla intimata sarebbe pari alla metà di
quello già corrisposto per le diciassette mensilità successive alla
data della riduzione del reddito familiare, sicché ella avrebbe
diritto alla ripetizione di quanto corrisposto in eccesso e non
risulterebbe quindi morosa;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il remittente
prospetta la violazione dell'art. 3 della Costituzione per la
irragionevole disparità di trattamento che deriverebbe dall'art. 32
tra conduttori di immobili di proprietà pubblica e tutti gli altri
conduttori: solo ai primi, infatti, e per di più in violazione
dell'autonomia negoziale, verrebbe imposta la modificazione del
corrispettivo originariamente concordato con la controparte;
che sotto altro profilo, il Tribunale di Ancona denuncia la
disparità di trattamento che l'art. 32 introdurrebbe anche
all'interno della categoria dei conduttori di immobili pubblici, a
causa dell'applicazione al canone, a suo tempo liberamente
determinato, di un coefficiente moltiplicatore fisso, che
prescinderebbe cioè sia dal momento in cui con la stipula del
contratto tale canone è stato stabilito, sia dal valore di mercato
dell'immobile locato;
che inoltre, ad avviso del remittente, la maggiorazione del
canone non sarebbe stata adeguata in modo appropriato al reddito
percepito dal nucleo familiare: il legislatore, per evitare
sperequazioni, avrebbe potuto prevedere un più ampio numero di
coefficienti di moltiplicazione ovvero disporre che gli aumenti
avrebbero dovuto essere proporzionali al reddito;
che irragionevolmente, secondo il giudice a quo il
legislatore avrebbe poi ancorato tutte le modificazioni al reddito
percepito dal nucleo familiare nel 1993, senza attribuire alcun
rilievo alle eventuali successive modificazioni di tale reddito;
che una ulteriore violazione del principio di eguaglianza, ad
avviso del Tribunale di Ancona, consisterebbe nel fatto che l'art. 20
della legge 8 maggio 1998, n. 146, solo per i conduttori di immobili
di proprietà pubblica che siano dipendenti pubblici ha, a far data
dal 1 gennaio 1994, interamente assoggettato la regolamentazione del
rapporto locativo alle disposizioni dalla legge 27 luglio 1978,
n. 392;
che l'art. 32 della legge n. 724 del 1994, ad avviso del
remittente, violerebbe anche i principi di imparzialità e buon
andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, primo
comma, della Costituzione, in quanto dalla sua applicazione
deriverebbero effetti non coerenti rispetto alla finalità perseguita
dal legislatore di assicurare una adeguata redditività del
patrimonio immobiliare pubblico;
che, infine, secondo il remittente, anche l'art. 5, comma
7-bis del decreto-legge n. 415 del 1995, convertito dalla legge
n. 507 del 1995, violerebbe l'art. 3 della Costituzione per la
disparità di trattamento che esso introdurrebbe tra conduttori di
immobili di proprietà dello Stato e conduttori di immobili titolari
di un rapporto intercorrente con privati, giacché gli aggiornamenti
del canone, come rideterminato nel 1995, andrebbero computati, per i
soli immobili pubblici, in base all'intera variazione ISTAT dei
prezzi al consumo, mentre la legge sull'equo canone esclude il
recupero integrale;
che si è costituita la parte privata e ha concluso per
l'accoglimento della questione;
che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Tribunale di Ancona vengano dichiarate
non fondate.
Considerato che viene all'esame di questa Corte l'art. 32 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale, secondo il Tribunale di
Ancona, nello stabilire per gli immobili appartenenti al demanio e al
patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo la rivalutazione
del canone di locazione rapportata al reddito complessivo del nucleo
familiare del conduttore nell'anno di imposta 1993, contrasterebbe
con l'art. 3 della Costituzione sotto vari profili e con il principio
di buon andamento della pubblica amministrazione;
che la censura riguarda anche l'art. 5, comma 7-bis del
decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, poiché, in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, solo per gli immobili di proprietà
dello Stato dispone l'aggiornamento dei canoni in base all'intera
variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istituto
centrale di statistica (ISTAT), anziché limitarla al settantacinque
per cento come previsto dalla legge sull'equo canone;
che, preliminarmente all'esame del merito, occorre rilevare
che le anzidette questioni sono state sollevate nel corso di un
procedimento di convalida di sfratto per morosità, nel quale
risultava non controverso il fatto che la conduttrice aveva smesso di
corrispondere i canoni di locazione e da lungo tempo godeva
dell'immobile senza versare all'amministrazione statale locatrice
alcun corrispettivo;
che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
di legittimità, anche nelle ipotesi in cui il canone sia determinato
ex lege, la sospensione del pagamento da parte del conduttore,
costituisce un fatto arbitrario, idoneo a determinare di per sé la
risoluzione per inadempimento;
che, nella descritta situazione, la rilevanza della questione
è motivata in maniera del tutto insufficiente, poiché il remittente
non avrebbe potuto ignorare, come invece ha fatto, quel consolidato
orientamento giurisprudenziale ed avrebbe quanto meno dovuto esporre
le ragioni che lo inducevano a discostarsene;
che pertanto le questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) e dell'art. 5, comma 7-bis del decreto-legge 2 ottobre
1995, n. 415 (Proroga di termini a favore dei soggetti residenti
nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e
disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte