Ordinanza n. 410/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 879/1980
usata come parametro
citata
- art. 60Codice di procedura penale
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,
della legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla
competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di
rimessione), promosso con ordinanza emessa il 17 settembre 1982 dal
Tribunale di Pisa, iscritta al n. 756 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno
1983;
Visto l'atto di intervento del Presidsente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 17 settembre
1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,
della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 6, primo comma, della
legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla
competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di
rimessione), in quanto: a) "la nuova normativa, stabilendo i criteri
di determinazione della competenza per rimessione con esclusivo
riferimento ad indici oggettivi di immediata applicazione, ha posto
in evidenza, nel confronto, i vizi costituzionali dell'assetto
normativo abrogato"; b) "la disposizione transitoria perpetua, per i
soli casi previsti, una regola di determinazione della competenza
della quale riconosce, al tempo stesso, la dubbia costituzionalità
abrogandola nell'ambito di una revisione integrale del sistema"; c)
"la disposizione transitoria attribuisce all'art. 60 c.p.p. una
vigenza ultrattiva improponibile in materia di giudice naturale"; d)
"la disposizione transitoria collega l'ultrattività dell'art. 60
c.p.p. ad un criterio accidentale di stretta natura processuale,
determinando una evidente disparità di trattamento per casi identici
sotto il profilo sostanziale del diritto al giudice naturale";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene il minimo
riferimento al caso di specie né fa alcun cenno alla rilevanza della
proposta questione, così eludendo il precetto dell'art. 23, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al
giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e
motivi della questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 22
dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei
procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Pisa con ordinanza del 17 settembre
1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte