Corte costituzionale

Ordinanza n. 410/1991

Altra decisione · depositata il 12/11/1991 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 198 d.lgs. 28

luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale) promosso con ordinanza

emessa il 5 dicembre 1990 dalla Corte di Cassazione sul ricorso

proposto da De Angelis Guerrino iscritta al n. 331 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 5 dicembre 1990 la Corte di

cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale in

via incidentale dell'art. 198 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale) nella parte in cui non prevede che nel certificato generale

del casellario richiesto dall'interessato non si faccia menzione dei

provvedimenti concernenti il fallimento quando il fallito sia stato

riabilitato con sentenza definitiva in riferimento all'art. 3 Cost.

per disparità di trattamento rispetto alla prevista non menzione,

nel certificato suddetto, delle sentenze penali per le quali sia

intervenuta la riabilitazione e della stessa sentenza di

riabilitazione;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha

concluso per la restituzione degli atti alla Corte rimettente per

nuovo esame della questione di costituzionalità in ragione del fatto

che nelle more è entrato in vigore il d.lgs. 14 gennaio 1991 n. 12

che, abrogando l'art. 198 e riformulando l'art. 689 (rispettivamente

con gli artt. 34 e 33), esclude dal certificato generale e dal

certificato civile richiesti dall'interessato la menzione dei

provvedimenti concernenti il fallimento quando il fallito sia stato

riabilitato con sentenza definitiva;

Considerato che successivamente all'ordinanza che ha sollevato la

questione di costituzionalità è entrato in vigore il d.lgs. 14

gennaio 1991 n. 12 che ha abrogato la norma impugnata ed ha

riformulato l'art. 689 cod. proc. pen.; che pertanto è necessario

restituire gli atti al giudice rimettente per nuovo esame della

questione alla luce del citato jus superveniens;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte Suprema di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte