Ordinanza n. 410/1991
Altra decisione · depositata il 12/11/1991 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 689Codice di procedura penale
- art. 198d.lgs. 12/1991
- art. 689d.lgs. 12/1991
- art. 34d.lgs. 12/1991
- art. 33d.lgs. 12/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 198 d.lgs. 28
luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale) promosso con ordinanza
emessa il 5 dicembre 1990 dalla Corte di Cassazione sul ricorso
proposto da De Angelis Guerrino iscritta al n. 331 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza del 5 dicembre 1990 la Corte di
cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale in
via incidentale dell'art. 198 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale) nella parte in cui non prevede che nel certificato generale
del casellario richiesto dall'interessato non si faccia menzione dei
provvedimenti concernenti il fallimento quando il fallito sia stato
riabilitato con sentenza definitiva in riferimento all'art. 3 Cost.
per disparità di trattamento rispetto alla prevista non menzione,
nel certificato suddetto, delle sentenze penali per le quali sia
intervenuta la riabilitazione e della stessa sentenza di
riabilitazione;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha
concluso per la restituzione degli atti alla Corte rimettente per
nuovo esame della questione di costituzionalità in ragione del fatto
che nelle more è entrato in vigore il d.lgs. 14 gennaio 1991 n. 12
che, abrogando l'art. 198 e riformulando l'art. 689 (rispettivamente
con gli artt. 34 e 33), esclude dal certificato generale e dal
certificato civile richiesti dall'interessato la menzione dei
provvedimenti concernenti il fallimento quando il fallito sia stato
riabilitato con sentenza definitiva;
Considerato che successivamente all'ordinanza che ha sollevato la
questione di costituzionalità è entrato in vigore il d.lgs. 14
gennaio 1991 n. 12 che ha abrogato la norma impugnata ed ha
riformulato l'art. 689 cod. proc. pen.; che pertanto è necessario
restituire gli atti al giudice rimettente per nuovo esame della
questione alla luce del citato jus superveniens;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte Suprema di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte