Ordinanza n. 410/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento
penitenziario), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal
Tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza
nei confronti di Cervati Corrado, iscritta al n. 205 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, con ordinanza del 2 dicembre 1993, il tribunale di
sorveglianza di Brescia - chiamato a pronunziarsi sull'istanza di un
condannato volta ad ottenere la dichiarazione di estinzione della
pena, "anche pecuniaria" (comminatagli congiuntamente a quella
detentiva), a seguito di positivo esito dell'affidamento in prova al
servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26
luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) - ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata, "in riferimento all'art. 27
Cost. ed al principio di ragionevolezza", onde ha sollevato,
questione incidentale di legittimità della disposizione suddetta,
ove interpretata nel senso che l'estinzione, ivi prevista, concerna
la sola pena detentiva;
che, nel giudizio innanzi a questa Corte, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire alternativamente
l'inammissibilità e l'infondatezza della impugnativa.
Rilevato che, per altro, lo stesso tribunale rimettente, con
diffusa argomentazione, preliminarmente sostiene che la retta esegesi
della norma denunciata (anche alla stregua del canone di prevalenza
della lettura conforme a Costituzione) già di per sé conduca a
ritenere esteso alla pena pecuniaria l'effetto estintivo in parola.
Ed espressamente poi ammette di sollevare la riferita questione
unicamente al fine di evitare che la decisione, che egli andasse ad
adottare in applicazione dell'art. 47 ord. pen. , in tal senso
interpretato, possa essere, su prevedibile ricorso del P.G., in
prosieguo annullata dalla Corte di Cassazione, che con precedente
pronunzia (21 settembre 1993) ha mostrato di condividere l'opposta
interpretazione, restrittiva, della norma in oggetto.
Considerato che, però, l'incidente così sollevato è sotto
plurimi profili inammissibile;
che infatti il giudice a quo contesta non una interpretazione (a
suo avviso illegittima) consolidata in termini di "diritto vivente"
ma, di fatto, un'unica pronuncia della Cassazione, che non gli
preclude ove possibile - ed anzi gli impone in ogni caso come
prioritaria - una "interpretazione adeguatrice" (cfr. 456/89; 121,
149, 255/94). Di talché, quando una esegesi siffatta sia praticabile
- e sia stata anzi, come nella specie, in concreto positivamente
verificata - vengono con ciò stesso meno i presupposti della
denuncia di illegittimità;
che, inoltre - al di là del radicale sbarramento, che si
rinviene nel giudizio di costituzionalità, per questioni meramente
interpretative (v. da ultimo sent. 271/91) - va sottolineato
l'ulteriore limite (pure travalicato dal Tribunale a quo) inerente al
dispiegarsi della funzione di nomofilachia della Corte di Cassazione,
per cui non può chiedersi a questa Corte una sorta di "revisione in
grado ulteriore" delle interpretazioni offerte da quell'organo (cfr.
nn. 456/89 cit; 44/94);
che, per di più, anche il requisito della rilevanza non sarebbe
ravvisabile in una questione, come quella in oggetto, sollevata non
in funzione della decisione (che il tribunale già potrebbe adottare
nel senso auspicato, in base all'interpretazione adeguatrice della
norma, che a suo avviso è anzi l'unica corretta), bensì solo in
prospettiva della eventualità che la decisione stessa possa andare
incontro ad un futuro annullamento in sede impugnatoria;
che conclusivamente - e come già affermato in fattispecie
analoga a quella odierna, con ordinanza 548/1988 - è manifestamente
inammissibile la questione di legittimità quando con essa il
Tribunale rimettente "censura in realtà solo una certa
interpretazione che della disposizione impugnata dà la Corte di
Cassazione e che egli esplicitamente, afferma di non condividere", in
quanto appunto "compete al giudice a quo e non a questa Corte di
interpretare la disposizione impugnata nel modo che lo stesso giudice
ritiene corretto";
che identica declaratoria di manifesta inammissibilità si
impone quindi anche per l'odierna questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) sollevata, in riferimento
all'art. 27 Costituzione ed al principio di ragionevolezza, dal
Tribunale di sorveglianza di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte