Ordinanza n. 410/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/12/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 5
gennaio, il 3 maggio, il 7 maggio e il 1 febbraio 1996 (n. 2
ordinanze) dalla Corte d'appello di Napoli, rispettivamente iscritte
ai nn. 572, 729, 860, 870 e 871 del registro ordinanze 1996 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26, 34 e 38,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che la Corte d'appello di Napoli, con ordinanze del 5
gennaio 1996 (r.o. 572 del 1996), del 1 febbraio 1996 (r.o. 870 e 871
del 1996), del 3 maggio 1996 (r.o. 729 del 1996) e del 7 maggio 1996
(r.o. 860 del 1996), emesse nel corso di altrettanti distinti
procedimenti incidentali di ricusazione, ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini
preliminari che abbia in precedenza disposto una misura cautelare
personale nei confronti della persona sottoposta alle indagini, in
riferimento a diversi parametri costituzionali, individuati in quelli
riferibili agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione;
Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,
e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con
unica pronuncia;
che questa Corte, con diverse decisioni (ordinanze nn. 24, 232,
279 e 333 del 1996), ha più volte dichiarato manifestamente
infondate identiche questioni, osservando, in particolare, che la
previsione dell'incompatibilità del giudice è finalizzata ad
evitare che possa essere, o apparire, pregiudicata l'attività di
"giudizio" (sentenza n. 131 del 1996) e che tale connotato non è
ravvisabile nella partecipazione all'udienza preliminare, giacché in
tale sede il giudice non è chiamato a esprimere valutazioni sul
merito dell'accusa ma solo a verificare, in una delibazione di
carattere processuale, la legittimità della domanda di giudizio
formulata dal pubblico ministero, ciò che non costituisce attività
di giudizio inteso come attività preordinata alla decisione di
merito sull'oggetto del processo;
che, non essendo stati dedotti profili nuovi o diversi da quelli
già esaminati, le questioni sollevate devono pertanto essere
dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3,
24, 25 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli, con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte