Ordinanza n. 410/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001 dal
tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la Regio
s.a.s. e la Gestar s.a.s., iscritta al n. 329 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001, il
tribunale di Torino - nel corso di un procedimento di convalida di
sfratto per morosità relativo ad un immobile adibito ad uso non
abitativo - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani), "nella parte in cui non prevede [...] la
possibilità del conduttore di un contratto di locazione di immobile
ad uso diverso da abitazione di ottenere dal giudice la concessione
del termine di sanatoria, previsto da tale norma solo per i contratti
locatizi ad uso abitazione";
che il rimettente - premesso che, a seguito della sentenza
delle Sezioni unite civili 28 aprile 1999, n. 272, l'applicabilità
della norma impugnata alle sole locazioni ad uso abitativo
costituisce ormai diritto vivente - ritiene che la norma stessa si
ponga innanzitutto in contrasto con il principio di eguaglianza,
discriminando tra due situazioni che egli assume perfettamente
omogenee, "sia ai fini dei diritti della personalità sia ai fini
sociali", in quanto la perdita del luogo ove si esercita l'impresa
sarebbe ad avviso dello stesso rimettente altrettanto grave, sotto
entrambi i profili, della perdita dell'abitazione;
che risulterebbe altresì leso, sotto altro aspetto, il
diritto di difesa del conduttore di immobile ad uso diverso,
garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto la norma
impugnata - di natura processuale diversificherebbe,
inammissibilmente, la tutela in ragione del tipo di conduttore;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della
questione;
che, ad avviso dell'Avvocatura, il legislatore,
nell'emanazione delle norme relative alle locazioni di immobili
urbani, avrebbe sempre tenuto distinta la disciplina delle locazioni
di immobili adibiti ad uso abitativo da quella delle locazioni di
immobili adibiti ad uso non abitativo, proprio in ragione della
sostanziale difformità tra le due situazioni, in sé talmente ovvia
da non richiedere specifica illustrazione;
che pertanto anche la denunciata violazione dell'art. 24
della Costituzione sarebbe insussistente;
che l'accoglimento della questione condurrebbe, infine, alla
paradossale conseguenza di dover ritenere costituzionalmente
illegittime tutte le disposizioni che differenziano, nei due casi, la
disciplina del rapporto.
Considerato che, diversamente da quanto affermato dal rimettente,
la situazione del conduttore di immobile adibito ad uso di abitazione
e quella del conduttore di immobile adibito ad uso diverso non sono
affatto omogenee venendo in considerazione nell'un caso
quell'interesse primario della persona alla abitazione che, invece,
manca, per definizione, nell'altro;
che, conseguentemente, non può ritenersi irragionevolmente
discriminatoria e pertanto lesiva dell'art. 3 della Costituzione la
disciplina denunciata che, accordando al solo conduttore di immobili
destinati ad uso di abitazione, la possibilità di sanare la
morosità nel pagamento dei canoni o degli oneri specificati dalla
legge, ha inteso, all'evidenza, apprestare all'interesse abitativo
una tutela eccezionale e perciò stesso diversa e più intensa di
quella, generale, riconosciuta all'interesse economico di cui è
portatore il conduttore di immobili destinati ad uso non abitativo;
che, in conformità al principio, costantemente enunciato da
questa Corte secondo cui l'articolazione del processo rientra nella
discrezionalità del legislatore, sempre con il limite della non
irrazionalità della disciplina (sentenza n. 94 del 1996; ordinanze
n. 448 del 1998 e n. 305 del 1998), deve altresì escludersi che la
limitata sfera applicativa della sanatoria della morosità venga a
violare il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della
Costituzione, costituendo essa, al contrario, legittimo esercizio di
discrezionalità legislativa a tutela, come si è detto,
dell'interesse primario della persona all'abitazione;
che, in riferimento ad entrambi i parametri evocati dal
rimettente, la questione di legittimità costituzionale va, pertanto,
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di
Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte