Ordinanza n. 410/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 33d.P.R. 642/1972
- art. 33d.P.R. 646/1972
usata come parametro
citata
- art. 5d.lgs. 473/1997
- art. 21d.lgs. 473/1997
- art. 33d.lgs. 473/1997
- art. 30Sanzioni tributarie
- art. 18legge 408/1990
- art. 16legge 408/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), promosso,
con ordinanza emessa il 23 aprile 2001, dalla Corte di appello di
Genova nel procedimento civile vertente tra A. n. e il Ministero
delle finanze, iscritta al n. 522 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che la Corte di appello di Genova, I sezione civile, con
ordinanza del 23 aprile 2001, depositata il 27 aprile 2001, solleva,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 646 recte: n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);
che, secondo l'ordinanza di rimessione, nel processo
principale l'attore ha contestato l'intimazione dell'Ufficio del
Registro di Chiavari, emessa a seguito del sequestro di due assegni
postdatati e privi dell'indicazione del beneficiario, avente ad
oggetto il pagamento di una somma dovuta dall'intimato a titolo di
"imposta di bollo, soprattassa ed accessori";
che, ad avviso del giudice a quo sarebbe fondata l'eccezione
di improcedibilità della domanda proposta dall'appellato, in quanto
l'attore non avrebbe "sperimentato la via del ricorso gerarchico al
Ministero delle finanze prima di iniziare l'azione giudiziaria
ordinaria", dato che la sentenza di questa Corte n. 406 del 1993 ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 33 del d.P.R. n. 642
del 1972 esclusivamente nella parte in cui esso non prevede, "in
materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilità dell'azione
giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo";
che, secondo il rimettente, "l'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642 - che impone il previo esperimento dei ricorsi
amministrativi al Ministero delle finanze prima di adire la via
giudiziaria -" sarebbe però "sospettabile di incostituzionalità
nella sua interezza", dal momento che realizzerebbe "una
ingiustificata temporanea privazione del diritto di azione del
cittadino nei confronti" della pubblica amministrazione;
che, a suo avviso, la norma impugnata, "configurando lo
sbarramento amministrativo come una condizione di procedibilità
della domanda giudiziale" si porrebbe, quindi, in contrasto con gli
artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, poiché fisserebbe "un
meccanismo del tutto irrazionale", pregiudizievole dell'esigenza di
garantire l'effettività del diritto di difesa del contribuente.
Considerato che la Corte di appello di Genova, I sezione civile,
impugna, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,
"l'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (...) nella sua
interezza", in quanto, nel disciplinare i ricorsi amministrativi e
l'azione giudiziaria nelle controversie in materia di imposta di
bollo, realizzerebbe "una ingiustificata temporanea privazione del
diritto di azione del cittadino nei confronti" della pubblica
amministrazione;
che, secondo l'esplicita puntualizzazione del rimettente, nel
giudizio principale è in contestazione il pagamento di una somma a
titolo di "imposta di bollo, soprattassa ed accessori";
che, anteriormente all'ordinanza di rimessione, l'art. 5 del
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 - entrato in vigore il 1 aprile 1998
(art. 21) - ha, tra l'altro, modificato l'art. 33 del d.P.R. n. 642
del 1972, disponendo che nel primo e nel quarto comma di quest'ultima
norma "sono soppresse le parole" "soprattasse", mentre il d.lgs.
18 dicembre 1997, n. 472 - recante disposizioni generali in materia
di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie,
entrato in vigore il 1 aprile 1998 (art. 30) ha sostituito il
riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria "contenuto nelle
leggi vigenti" con il riferimento alla "sanzione pecuniaria, di
uguale importo" (art. 26), stabilendo che, per le sanzioni
concernenti tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione
delle commissioni tributarie, è ammesso "ricorso amministrativo in
alternativa all'azione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria"
(art. 18);
che, infine, sempre anteriormente alla data dell'ordinanza di
rimessione, l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, aveva
disciplinato "l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle
soprattasse relative ai tributi per i quali non è ammesso il ricorso
alle commissioni tributarie", con norma dichiarata costituzionalmente
illegittima da questa Corte nella parte in cui (comma 3) non
prevedeva, per le controversie da essa disciplinate, l'esperibilità
dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in
mancanza del preventivo ricorso amministrativo (sentenza n. 62 del
1998);
che, nonostante che le modificazioni della norma impugnata e
del complessivo quadro normativo di riferimento siano anteriori alla
data dell'ordinanza di rimessione, esse non risultano prese in
considerazione dal rimettente, il quale non ha conseguentemente
valutato se esse possano incidere sui profili di rilevanza della
questione, omettendo altresì di precisare se la norma impugnata sia
stata censurata in riferimento al testo vigente anteriormente, ovvero
successivamente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 473 del 1997;
che, pertanto, secondo il consolidato orientamento di questa
Corte, in mancanza di ogni argomentazione al riguardo, la questione
sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (per
tutte, ordinanza n. 148 del 2001).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte di appello di
Genova, I sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte