Ordinanza n. 411/1998
Altra decisione · depositata il 16/12/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 128Costituzione
- art. 32legge 142/1990
citata
- art. 35legge 142/1990
- art. 4legge 59/1997
- art. 1legge 59/1997
- art. 16legge 745/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3
(recte: comma 2), della legge della Regione Toscana 31 ottobre 1985,
n. 61 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni
in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per
uso autotrazione), come sostituito dall'art. 1 della legge regionale
20 giugno 1992, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
31 ottobre 1985, n. 61, in materia di distributori di carburanti),
promossi con n. 16 ordinanze emesse il 23 gennaio 1997, il 15 ottobre
1996 (n. 2 ordinanze), il 27 novembre 1996 (n. 2 ordinanze), il 15
ottobre 1996 (n. 6 ordinanze) e il 27 novembre 1996 (n. 5 ordinanze)
dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana,
rispettivamente iscritte ai nn. da 10 a 13 e da 20 a 31 del registro
ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione dell'API s.p.a. e dell'AGIP Petroli
s.p.a;
Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
Uditi gli avvocati Vittorio Zammit per l'API s.p.a. e Lorenzo
Acquarone per l'AGIP Petroli s.p.a..
Ritenuto che con sedici identiche ordinanze emesse nell'ambito di
giudizi promossi da gestori di impianti di distribuzione di
carburanti per l'annullamento degli atti (ordinanze del sindaco e
atti presupposti, tra i quali delibere della giunta municipale di
Prato) comportanti la chiusura degli impianti medesimi, il Tribunale
amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della
Regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61 (Norme per l'esercizio delle
funzioni amministrative dei comuni in materia di impianti di
distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione), come
sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1992, n. 27
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1985, n.
61, in materia di distributori di carburanti), in riferimento
all'art. 32, comma 2, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento delle autonomie locali) e agli artt. 117 e 128 della
Costituzione;
che ad avviso del rimettente la legge regionale, stabilendo che
il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni relative alle
attività inerenti all'installazione e all'esercizio degli impianti
di distribuzione di carburanti è deliberato dalla giunta comunale,
ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (qualora non
diversamente disposto dai singoli statuti comunali), investirebbe la
struttura organizzatoria dell'ente territoriale, ponendosi in
contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale - e
in particolare con l'art. 32, lettera f), della medesima legge n. 142
del 1990, secondo il quale la concessione dei pubblici servizi
rientra tra le competenze del consiglio comunale - in quanto
l'assenso richiesto per l'esercizio di tale attività avrebbe natura
di concessione di un pubblico servizio, giustificandosi pertanto la
sua attribuzione al consiglio comunale, che è l'organo deputato allo
svolgimento della funzione di indirizzo, mentre alla giunta spettano
soltanto, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 142 del 1990, le
attribuzioni residuali nelle materie non riservate dalla legge al
consiglio nonché l'attuazione degli indirizzi di questo;
che nei giudizi di cui ai nn. 10 e 26 del r.o. 1998 si sono
costituite le parti private, chiedendo l'accoglimento della questione
di costituzionalità.
Considerato che le ordinanze prospettano questioni identiche e che
pertanto i relativi giudizi vanno riuniti;
che successivamente alle ordinanze di rimessione la norma
censurata è stata abrogata dall'art. 1 della legge della Regione
Toscana 27 dicembre 1996, n. 97 (Modifiche alla l. r. 31 ottobre
1985, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni concernente:
"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni in
materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso
autotrazione");
che, inoltre, è sopravvenuta una nuova disciplina statale
relativamente alla installazione ed esercizio di impianti di
distribuzione dei carburanti, contenuta nel decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione
dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59), il cui art. 1 pone fine al regime di
concessione previsto dall'art. 16, comma 1, del d.-l. 26 ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034 (comma 1), stabilendo al contempo che tali attività
sono soggette all'autorizzazione del sindaco del comune in cui sono
esercitate (comma 2);
che, essendo entrate in vigore le norme sopraindicate
successivamente alla proposizione della questione di
costituzionalità, gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione
medesima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
amministrativo regionale per la Toscana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte