Ordinanza n. 412/1987
Altra decisione · depositata il 19/11/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23-quaterd.l. 663/1979
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 23-quaterlegge 663/1979
- art. 1legge 33/1980
- art. 27legge 444/1980
citata
- art. 1legge 444/1980
- art. 27legge 155/1981
- art. 4legge 4/1984
- art. 2legge 463/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.23-quater del
d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980,
n. 33 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga
dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla
legge primo giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile);
dell'art. 1, primo e terzo comma, del d.l. primo luglio 1980, n. 286,
convertito in legge 13 agosto 1980, n. 444 (Proroga del termine
concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni
debitorie nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale) e dell'art. 27, primo e quarto comma, della legge 23 aprile
1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la
liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di
disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
pensionistica), promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1981 dal
Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra la Società
Metalife Italiana e l'Enasarco, iscritta al n. 74 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 171 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione ad ingiunzione
per contributi previdenziali, e relative sanzioni, dovuti dalla
società Metalife all'Enasarco, il Pretore di Roma, con ordinanza
emessa l'8 ottobre 1981, ha sollevato, su richiesta di parte,
questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3
Cost., dell'art. 23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, dell'art. 1, primo e terzo comma, del decreto-legge
primo luglio 1980, n. 286, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 13 agosto 1980, n. 444, dell'art. 27, primo e quarto
comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui non
prevedono che siano esonerati dal pagamento delle sanzioni
amministrative e di ogni altra somma od onere accessorio i datori di
lavoro che nel termine previsto dalle dette disposizioni provvedano a
regolarizzare la propria posizione debitoria relativa a contributi
assicurativi nei confronti di gestioni previdenziali ed assicurative
diverse da quelle espressamente previste nelle disposizioni medesime;
che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione;
Considerato che la sollevata questione di disparità di
trattamento va circoscritta ai soli contributi previdenziali e somme
ed oneri accessori dovuti all'Enasarco;
che l'art. 4, comma 2- ter del decreto-legge 21 gennaio 1984, n.
4, comma aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1984, n. 30, ha
esteso la regolarizzazione delle posizioni debitorie previdenziali
(cd. condono previdenziale), prevista dall'art. 2, commi quinto e
seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche
ai contributi dovuti all'Enasarco;
che si rende pertanto necessario restituire gli atti al giudice
a quo affinché accerti, alla stregua della sopravvenuta normativa,
se la questione sollevata sia tuttora rilevante;
Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte