Ordinanza n. 412/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/12/1998 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 554Codice di procedura penale
- art. 25Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice
penale, promossi con ordinanze emesse il 2 giugno 1997 dal giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore,
iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,
dell'anno 1998 ed il 2 ottobre 1997 dal pretore di Varese, iscritta
al n. 193 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il giudice delle indagini preliminari presso la
Pretura di Nocera Inferiore ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella
parte in cui non prevede che interrompa il corso della prescrizione
l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura
circondariale con la quale "si respinga la richiesta di archiviazione
e si restituiscano gli atti al pubblico ministero per il compimento
di nuove investigazioni";
che a tal proposito il rimettente sottolinea che la non
applicabilità della disciplina dettata dall'art. 160, secondo comma,
cod. pen., con riferimento al caso dell'udienza camerale fissata a
seguito della richiesta di archiviazione, ai reati di competenza
pretorile, non scaturisce da una scelta del legislatore, ma è frutto
della interpretazione adottata dalla giurisprudenza di legittimità,
consolidatasi nel ritenere che l'ordinanza in questione debba essere
emessa de plano senza formalità e senza fissazione di udienza
camerale;
che la norma impugnata si porrebbe dunque in contrasto:
a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto dalla disciplina
impugnata scaturisce una irragionevole ed illogica sperequazione
rispetto a talune fattispecie di competenza del tribunale aventi un
rilievo, in termini di disvalore sociale, assai più attenuato;
b) con l'art. 112 della Costituzione, in quanto incide
negativamente sull'obbligatorio esercizio della azione penale;
c) con l'art. 77 della Costituzione, in quanto "la soluzione
normativa applicabile risulta in contrasto con lo spirito e le
finalità della legge-delega" sul nuovo processo penale;
che il pretore di Varese parimenti impugna l'art. 160, secondo
comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede, tra gli atti che
interrompono la prescrizione, l'interrogatorio reso davanti alla
polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, deducendone il
contrasto con gli artt. 3, 112, 109 e 24, secondo comma, della
Costituzione;
che a parere del giudice a quo l'esclusione di un analogo regime
tra atti diretti e atti delegati comprometterebbe l'obbligatorio
esercizio della azione penale, giacché il pubblico ministero è
tenuto a richiedere l'archiviazione per prescrizione per il sol fatto
di non aver personalmente svolto l'interrogatorio;
che verrebbe svuotato di significato l'art. 109 della
Costituzione, in quanto viene negata al pubblico ministero la
possibilità di conseguire un effetto procedimentale mediante un atto
legittimamente delegato alla polizia giudiziaria;
che l'incertezza della norma comprometterebbe infine, ad avviso
del rimettente, l'art. 24, secondo comma, della Carta fondamentale,
dal momento che l'indagato non è posto in condizione di conoscere
gli effetti dell'interrogatorio delegato, razionalmente, ma non
testualmente, da considerarsi interruttivo della prescrizione;
che nei giudizi non si sono costituite le parti private né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni
analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere
decisi con unico provvedimento;
che il pretore di Varese, nella propria ordinanza di rimessione,
mentre da un lato ritiene di dover escludere la possibilità di una
"interpretazione estensiva", dall'altro espressamente riconosce che,
per dissolvere il dubbio di costituzionalità, "pari e decisivo
valore avrebbero l'accoglimento dell'eccezione ovvero una sentenza
interpretativa di rigetto", con ciò implicitamente ammettendo la
possibilità di una interpretazione adeguatrice secundum
costitutionem che è compito dello stesso giudice ricercare e
prescegliere;
che, contrariamente a quanto affermato dal giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore, dalla
relazione al testo definitivo dell'art. 554 cod. proc. pen. emerge
con chiarezza che il legislatore delegato non ha ritenuto "opportuno
riprodurre la disciplina dell'art. 409 comma 3" proprio perché tale
disciplina è "conseguente ad un momento di contraddittorio in camera
di consiglio (art. 409, comma 2) che avrebbe eccessivamente
appesantito il procedimento di pretura", sicché la sentenza che il
giudice a quo sollecita introdurrebbe un nuovo caso di interruzione
del corso della prescrizione, al di fuori, e, anzi, implicitamente in
contrasto, con le scelte operate dal legislatore (il secondo comma
dell'art. 160 cod. pen. è stato infatti sostituito ad opera
dell'art. 239 delle disposizioni di coordinamento del nuovo codice di
rito e, quindi, in stretta correlazione con la opzione di escludere
qualsiasi ipotesi di rito camerale nella archiviazione pretorile);
che questa Corte ha in più occasioni affermato - v., da ultimo,
ordinanza n. 178 del 1997 - esserle inibita l'adozione di pronunce
additive del tipo richiesto dai giudici a quibus ostandovi il
principio di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione;
e che, pertanto, le questioni proposte devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo
comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24,
secondo comma, 77, 109 e 112 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore e dal
pretore di Varese con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte