Ordinanza n. 412/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 53Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 2legge 482/1985
- art. 48Testo unico delle imposte sui redditi
- art. 2legge 724/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1,
lettera i) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
Testo unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa
il 30 settembre 1996 dalla Commissione tributaria centrale sul
ricorso proposto dall'Intendenza di finanza di Roma contro Santini
Rinaldo, iscritta al n. 819 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie
speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che la Commissione tributaria centrale, con ordinanza
del 30 settembre 1996, pervenuta alla Corte costituzionale il 5
novembre 1997 (R.O. n. 819 del 1997), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, lettera i), del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo unico delle
imposte sui redditi), in riferimento all'art. 53 della Costituzione;
che il giudizio a quo traeva origine dal ricorso proposto
dall'Intendenza di finanza di Roma avverso la decisione della
Commissione tributaria di secondo grado, confermativa di quella della
Commissione di primo grado, la quale aveva parzialmente accolto il
gravame proposto, a seguito della formazione del silenzio
qualificato, da soggetto che, avendo ricoperto la carica di
consigliere regionale del Lazio nel periodo tra il 1 luglio 1970 e il
30 giugno 1980, ed essendo, in quanto tale, titolare di assegno
vitalizio a carico del fondo di previdenza dei consiglieri regionali,
costituito presso la Regione Lazio, aveva chiesto alla predetta
Intendenza il rimborso delle somme oggetto delle ritenute operate a
titolo di IRPEF sui singoli assegni erogati negli anni 1987 e 1988;
che la Commissione tributaria centrale osserva
preliminarmente che nella fattispecie non è applicabile la normativa
introdotta dalla legge 26 settembre 1985, n. 482, che fissa i limiti
dell'imposizione da applicare nel caso di trattamento di fine
rapporto, e che, ai sensi dell'art. 2 della stessa legge, è
estensibile alle sole indennità equipollenti, tra le quali, ad
avviso del giudice a quo non potrebbe essere annoverato l'assegno
vitalizio erogato all'interessato, attesa la periodicità dello
stesso; mentre la norma da applicare è quella impugnata, dalla quale
non può in alcun modo desumersi la previsione di deduzione dalla
base imponibile di quanto corrisponde ai contributi versati dal
titolare di un assegno vitalizio per finanziare il fondo al quale sia
imputabile l'assegno medesimo;
che il giudice a quo rileva che il fondo di previdenza dei
consiglieri della Regione Lazio era alimentato fino al 1990
esclusivamente mediante contributi dei consiglieri iscritti (v. artt.
11 e 12 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7); solo
successivamente, con legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, è stato
disposto un ausilio finanziario della Regione per il ripianamento del
fondo di cui si tratta, con contestuale aumento dei contributi a
carico dei consiglieri iscritti;
che il giudice a quo si è posto il dubbio di legittimità
costituzionale della mancata previsione della deduzione in relazione
ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza
n. 178 del 1986, con la quale fu dichiarata l'illegittimità
costituzionale della normativa primaria che disponeva nel senso
dell'inclusione nella base imponibile della parte di indennità di
buonuscita corrispondente alla proporzione tra i contributi
dell'impiegato e l'apporto dell'amministrazione;
che tale declaratoria di illegittimità, ha osservato il
giudice a quo fu dedotta dalla "irriducibilità della parte
suindicata a reddito"; i medesimi principi dovrebbero essere
richiamati nella fattispecie, posto che la parte di assegno vitalizio
corrispondente alla somma dei contributi versati dal singolo
consigliere al fondo non costituisce reddito, ma prelievo di quanto a
suo tempo corrisposto in percentuale sull'indennità consiliare,
costituente a sua volta reddito;
che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione, e, nel
merito, per la sua infondatezza;
che sotto il primo profilo, l'Autorità intervenuta eccepisce
il difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione,
non risultando dall'ordinanza di rimessione se la controversia tragga
origine da una contribuzione obbligatoria o invece anche solo in
parte facoltativa; inoltre la norma impugnata non conterrebbe alcuna
indicazione sulla composizione della base imponibile, limitandosi,
invece, a disporre che gli assegni periodici alla cui attuale
produzione non concorrono né capitale né lavoro, sono assimilati ai
redditi di lavoro dipendente, mentre la predetta composizione
dell'imponibile per i redditi di lavoro dipendente e per quelli
assimilati si trova disciplinata nel successivo art. 48 dello stesso
Testo unico n. 917 del 1986;
che nel merito, sempre secondo l'Avvocatura generale dello
Stato, la questione sarebbe infondata per le diversità esistenti tra
i due istituti dell'assegno vitalizio e del trattamento di fine
rapporto; in questo, infatti, sarebbe in qualche modo quantificabile
l'apporto della contribuzione del lavoratore, mentre, nel caso
dell'assegno vitalizio, è determinata la contribuzione versata, e
non lo è l'ammontare dell'assegno stesso, in quanto legato a fattori
variabili, quali la durata della vita del titolare e l'esistenza di
superstiti aventi diritto; sicché, in tale ipotesi, la contribuzione
a carico dell'interessato si configurerebbe, piuttosto che come un
apporto proporzionato all'ammontare degli assegni, come un contributo
di solidarietà per tutti i casi in cui la durata del diritto
all'assegno vitalizio diretto ed a quello di reversibilità non sia
proporzionata alla durata della contribuzione;
che inoltre, secondo l'Avvocatura, i contributi in
discussione, versati durante la permanenza in carica dei consiglieri,
non concorrerebbero a formare il reddito assoggettato ad imposta,
sicché, pure ammesso che nell'importo complessivo degli assegni
vitalizi sia rintracciata una quota riferibile alla contribuzione
effettuata, anche questa costituirebbe reddito e manifestazione di
capacità contributiva, provenendo da quella parte della indennità
consiliare esclusa da imposizione al momento del pagamento per
esserne stata differita la disponibilità;
che con ordinanza istruttoria del 30 settembre 1996 questa
Corte ha ritenuto che, allo scopo di apprezzare esaurientemente i
profili della censura dedotta dal giudice a quo fosse necessario
acquisire dati relativi al sistema della tassazione IRPEF applicato
per le quote di reddito corrispondenti ai contributi versati al Fondo
di previdenza dei consiglieri regionali del Lazio nel periodo
indicato (1° luglio 1970-30 giugno 1980); dati forniti dal Ministero
delle finanze con note in data 14 maggio 1999 e 6 giugno 2000.
Considerato che preliminarmente deve essere esaminata e
dichiarata infondata l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla
difesa dello Stato, risultando in modo univoco dalla ordinanza di
rimessione la rilevanza della questione relativa alla norma
impugnata, costituente regola generale su cui si basa l'imposizione,
che comprende tra l'altro gli assegni vitalizi percepiti in
dipendenza di cariche elettive espressamente indicate, tra cui quelle
degli organi regionali;
che la norma di esclusione parziale contenuta nell'art. 48,
comma 6, dello stesso d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 è stata
abrogata dall'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(in vigore dal 1° gennaio 1995), inapplicabile alla fattispecie, in
cui si controverte sugli assegni erogati per il periodo 1987-1988;
che dalla acquisizione istruttoria è risultato che a suo
tempo (periodo 1970/1980) la quota parte di reddito relativa ai
contributi versati dai consiglieri regionali del Lazio è stata
esclusa dal computo del reddito imponibile, venendo considerata quale
contributo obbligatorio per legge, e quindi non è stata tassata ai
fini IRPEF;
che gli assegni vitalizi (la denominazione poco interessa,
risolvendosi in indennità-assegni vitalizi corrisposti dopo la
cessazione dalla carica, ricollegati a fondo istituito per la carica
elettiva, con contribuzione nel periodo della carica stessa, e
completamente differenti da indennità di buonuscita o fine rapporto,
istituti tipici del lavoro dipendente - cfr. sentenza n. 25 del 2000;
ordinanze nn. 400 e 328 del 1994 -, erogati dal Fondo di previdenza
dei consiglieri regionali della Regione Lazio) traggono origine - per
quanto interessa in questa sede - da contributi versati dai medesimi
consiglieri beneficiari,
che tuttavia non erano stati sottoposti, per quella parte, a
tassazione IRPEF;
che, di conseguenza, sul piano costituzionale, non vi è
alcun vincolo specifico per il legislatore di escludere completamente
dalla tassazione IRPEF detti assegni, potendo questi essere
considerati reddito, proprio in quanto le somme di origine,
corrispondenti ai contributi versati (intesi come obbligatori), non
erano state assoggettate ad imposizione;
che il legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di
fissare la base imponibile per i redditi aventi carattere misto
assistenziale e previdenziale, può anche determinare esclusioni o
limitazioni in ordine a quanto concorre a formare il reddito (ed in
realtà la normativa applicabile ha subito nel tempo una serie di
variazioni) - purché in modo non irragionevole o arbitrario e senza
discriminazioni o privilegi non giustificati: cfr. sentenza n. 289
del 1994 -, ma non è tenuto a escludere, in ogni caso, dalla
imposizione IRPEF i suddetti assegni, che possono essere considerati
come reddito e indice di capacità contributiva;
che il problema della concreta applicabilità delle speciali
norme attinenti alla base imponibile e alla percentuale da calcolare,
in relazione all'anno di riferimento degli assegni comunque erogati e
secondo le norme vigenti nell'anno stesso, rientra nella esclusiva
competenza del giudice a quo;
che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata
in riferimento all'art. 53 della Costituzione, anche sotto il profilo
della duplicazione di imposizione, proprio in quanto i contributi in
origine versati (per il periodo in discussione relativo a carica
ricoperta dal 1970 al 1980), non erano stati oggetto di tassazione
IRPEF.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, lettera i), del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo unico delle
imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte