Ordinanza n. 413/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2Codice penale
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme
d'attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di
procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 novembre 1989 dal Pretore di Torino nel
procedimento penale a carico di Picheca Benvenuto ed altri, iscritta
al n. 200 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno
1990;
2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1990 dal Pretore di Torino nel
procedimento penale a carico di Barbero Biagio, iscritta al n. 208
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 24 novembre 1989 (Reg.
ord. 200/1990) ed il 9 febbraio 1990 (Reg. ord. n. 208/1990) il
Pretore di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25,
secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 248 delle norme d'attuazione, di coordinamento e
transitorie del vigente codice di procedura penale (testo approvato
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) nella parte in cui
limita l'ammissibilità dell'applicazione della pena su richiesta
delle parti ai procedimenti in corso alla data d'entrata in vigore
del nuovo codice di procedura penale nei quali non siano state
compiute le formalità d'apertura del dibattimento di primo grado;
Che, invero, secondo il Pretore di Torino, l'istituto
dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, oltre ad
esplicare efficacia processuale comporta anche rilevanti conseguenze
sostanziali (in ordine alla quantificazione della pena,
all'esclusione dell'applicazionedi pene accessorie, alla possibilità
d'estinzione del reato) sicché si viene a determinare un'irrazionale
disparità di trattamento tra gli imputati, fondata esclusivamente
sulla circostanza, del tutto occasionale, del compimento delle
formalità d'apertura del dibattimento;
Che, inoltre, a parere del giudice a quo, il principio
d'irretroattività della legge penale di cui all'art. 25, secondo
comma, Cost., dovrebbe essere integrato da quello dell'applicazione
della legge più favorevole al reo di cui all'art. 2 del codice
penale, il quale avrebbe rilevanza costituzionale, nel senso che
potrebbe essere derogato solo da una norma rispondente ad un
principio avente anch'esso rilevanza costituzionale;
Che, sempre a parere del giudice a quo, se l'istituto
dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ha la finalità
di giungere ad una rapida definizione dei processi, esso tuttavia ha
anche attribuito all'imputato un vero e proprio diritto soggettivo di
chiedere il rito speciale e d'ottenere la conseguenziale riduzione
della pena;
Che, pertanto, sarebbe irragionevole la mancata previsione, da
parte dell'art. 248 citato, della possibilità di chiedere
l'applicazione della pena su richiesta delle parti per i dibattimenti
già iniziati alla data d'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale, poiché tale possibilità non solo eviterebbe la
già evidenziata disparità di trattamento tra imputati ma
rispetterebbe anche l'intento deflattivo al quale si ispira
l'istituto in questione;
Che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Che, a parere dell'Avvocatura, la finalità dell'istituto
dell'applicazionedella pena su richiesta delle parti è quella
d'incentivare l'immediata definizione del processo, eliminando la
fase dibattimentale e quella dell'appello, di modo che la riduzione
della pena non rappresenta un beneficio bensì una
contropartita-premio per la rinuncia al rito ordinario;
Che, di conseguenza, il termine per avanzare la richiesta
d'applicazione della pena su richiesta delle parti è stato non
illogicamente individuato nella dichiarazione d'apertura del
dibattimento di primo grado, superata la quale non potrebbe più
realizzarsi la funzione dell'istituto e verrebbe meno il collegamento
fra incentivo e rito differenziato, sicché la prospettata diversità
di trattamento trova razionale giustificazione nella diversità delle
situazioni processuali;
Considerato che, per l'identità delle questioni sollevate, i
giudizi possono essere riuniti;
Che gli argomenti svolti da questa Corte nella sentenza n. 277 del
1990 - relativa all'impossibilità (a norma dell'art. 247 del
medesimo testo approvato con il decreto legislativo n. 271 del 1989)
di chiedere il giudizio abbreviato quando siano già state compiute
le formalità d'apertura del dibattimento di primo grado - valgono
anche per l'analoga questione qui trattata, relativa alla
possibilità di richiedere l'applicazione della pena su richiesta
delle parti soltanto prima del compimento delle formalità d'apertura
del dibattimento di primo grado;
Che, in particolare, nella citata sentenza, la Corte ha, fra
l'altro, sottolineato - con osservazione valida anche in ordine alla
disposizione oggetto del presente giudizio - l'"inscindibile unità
finalistica" della disposizione in quella sede impugnata, osservando
che la riduzione della pena in tanto è consentita in quanto è
diretta a sollecitare la richiesta, da parte dell'imputato,
dell'attivazione d'un istituto inteso ad assicurare la rapida
definizione del maggior numero di processi; divenuto, invece,
impossibile, con l'apertura del dibattimento, raggiungere le
finalità che il legislatore si prefigge, diventa conseguentemente e
razionalmente impossibile all'imputato realizzare il c.d. "diritto"
alla riduzione della pena;
Che, questo essendo lo scopo degli istituti del giudizio
abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti
(esclusione della fase dibattimentale) è del tutto razionale che,
per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale, tali istituti siano stati resi applicabili soltanto
quando il loro scopo sia interamente perseguibile;
Che la precitata sentenza ha altresì aggiunto - con
considerazione anch'essa estensibile all'istituto dell'applicazione
della pena su richiesta delle parti - che irrazionale sarebbe semmai
l'applicabilità del giudizio abbreviato dopo l'apertura del
dibattimento; giacché in tal caso i benefici concessi all'imputato
non sarebbero più giustificati né dallo scopo (ormai impossibile)
d'eliminare la fase dibattimentale né dal rischio assunto
dall'imputato (il quale si troverebbe, invece, nella comoda
situazione di decidere dopo che il pubblico ministero ha già offerto
le sue prove e comunque dopo aver valutato l'andamento del
dibattimento stesso);
Che, pertanto, non è producente il confronto fra imputati per i
quali il dibattimento sia stato o non sia stato ancora aperto,
proprio perché si tratta di situazioni oggettivamente diverse;
Che nella stessa sentenza n. 277 del 1990 si è altresì osservato
che il principio dell'applicazione della legge più favorevole
all'imputato, fissato dall'art. 2 del codice penale, opera soltanto
quando vi sia stato un mutamento, favorevole all'imputato, nella
valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio, mentre si
è fuori dall'ambito d'applicabilità del principio stesso nelle
ipotesi in cui non si è verificata una mutata valutazione sociale
rispetto al fatto tipico incriminato;
Che, analogamente a quanto osservato nella predetta sentenza in
ordine all'istituto del giudizio abbreviato, anche nel caso
d'applicazione della pena su richiesta delle parti non è mutata la
valutazione sociale negativa in ordine ai fatti oggetto del processo
penale, dal momento che la possibilità di fruire della riduzione
della pena e di altri benefici vale soltanto a stimolare, nei limiti
della sua esperibilità, la richiesta, da parte dell'imputato, del
procedimento speciale in questione;
Che analoghe questioni di legittimità costituzionale del medesimo
art. 248 - nella parte in cui non consente l'applicazione della pena
su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di
procedura penale, anche ai procedimenti per i quali siano state
compiute le formalità d'apertura del dibattimento di primo grado -
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di
Breno con ordinanza del 30 novembre 1989 (Reg. ord. n. 57/1990) e dal
Pretore di Milazzo con ordinanza del 27 ottobre 1989 (Reg. ord. n.
67/1990) nonché, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost., dal
Tribunale di Torino con ordinanza del 20 dicembre 1989 (Reg. ord. n.
147/1990) sono già state dichiarate manifestamente infondate da
questa Corte rispettivamente con le ordinanze n. 320 e n. 355 del
1990; che, di conseguenza, anche la questione di legittimità
costituzionale sollevata con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 248 delle norme d'attuazione, di
coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale
(testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.,
dal Pretore di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte