Corte costituzionale

Ordinanza n. 413/1991

Altra decisione · depositata il 12/11/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 16legge 327/1988

usata come parametro

citata

  • art. 20legge 203/1991
  • art. 24legge 203/1991
  • art. 20legge 152/1991
  • art. 2legge 575/1965
  • art. 2legge 1423/1956
  • art. 4legge 1423/1956

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo

comma, della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure

di prevenzione personali), promosso con ordinanza emessa il 19

dicembre 1989 dalla Corte di appello di Catania, nel procedimento

penale a carico di Fascia Ferdinando, iscritta al n. 329 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Catania, con ordinanza del 19

dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'articolo 24, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 16,

primo comma, della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di

misure di prevenzione personali), assumendo che il provvedimento con

il quale il presidente del tribunale, "inaudita altra parte", dispone

di sostituire il divieto di soggiorno alla misura della sorveglianza

speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno "costituisce,

nella sostanza, l'emanazione di un provvedimento restrittivo diverso

che viene sostituito a quello originario, emanato invece dopo un

regolare contraddittorio", il che determinerebbe - ad avviso del

rimettente - una violazione del diritto di difesa;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione,

è entrato in vigore il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152

(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata

e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i

cui artt. 20 e 24 hanno introdotto una disciplina profondamente

innovativa in tema di misure di prevenzione personali;

che, in particolare, l'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991,

n. 152, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 31

maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), richiama

esclusivamente la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno e

non più il divieto di soggiorno stabilendo, nel secondo comma, che,

"quando la misura della sorveglianza speciale e dell'obbligo di

soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale non sono ritenute

idonee, può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un altro comune

o frazione di esso, ricompreso nella stessa provincia o regione che

sia sede di un ufficio di polizia";

e che, a sua volta, l'art. 24 dello stesso decreto-legge,

prescrive per le persone "che, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono sottoposte alla sorveglianza speciale con

divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province,

nei casi indicati dal comma 2 dell'art. 2 della legge n. 31 maggio

1965, n. 575" che il giudice, con provvedimento ricorribile a norma

dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il

trasferimento del soggetto nell'originario luogo di residenza o in

altro comune o frazione di esso determinato ai sensi dell'art. 2,

secondo comma, della legge n. 575 del 1965;

e che, quindi, gli atti devono essere restituiti al giudice a

quo perché valuti se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la

questione sollevata sia tuttora rilevante;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte