Ordinanza n. 413/1991
Altra decisione · depositata il 12/11/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 327/1988
usata come parametro
citata
- art. 20legge 203/1991
- art. 24legge 203/1991
- art. 20legge 152/1991
- art. 2legge 575/1965
- art. 2legge 1423/1956
- art. 4legge 1423/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo
comma, della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure
di prevenzione personali), promosso con ordinanza emessa il 19
dicembre 1989 dalla Corte di appello di Catania, nel procedimento
penale a carico di Fascia Ferdinando, iscritta al n. 329 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che la Corte di appello di Catania, con ordinanza del 19
dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'articolo 24, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 16,
primo comma, della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di
misure di prevenzione personali), assumendo che il provvedimento con
il quale il presidente del tribunale, "inaudita altra parte", dispone
di sostituire il divieto di soggiorno alla misura della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno "costituisce,
nella sostanza, l'emanazione di un provvedimento restrittivo diverso
che viene sostituito a quello originario, emanato invece dopo un
regolare contraddittorio", il che determinerebbe - ad avviso del
rimettente - una violazione del diritto di difesa;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione,
è entrato in vigore il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata
e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i
cui artt. 20 e 24 hanno introdotto una disciplina profondamente
innovativa in tema di misure di prevenzione personali;
che, in particolare, l'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 31
maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), richiama
esclusivamente la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno e
non più il divieto di soggiorno stabilendo, nel secondo comma, che,
"quando la misura della sorveglianza speciale e dell'obbligo di
soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale non sono ritenute
idonee, può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un altro comune
o frazione di esso, ricompreso nella stessa provincia o regione che
sia sede di un ufficio di polizia";
e che, a sua volta, l'art. 24 dello stesso decreto-legge,
prescrive per le persone "che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono sottoposte alla sorveglianza speciale con
divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province,
nei casi indicati dal comma 2 dell'art. 2 della legge n. 31 maggio
1965, n. 575" che il giudice, con provvedimento ricorribile a norma
dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il
trasferimento del soggetto nell'originario luogo di residenza o in
altro comune o frazione di esso determinato ai sensi dell'art. 2,
secondo comma, della legge n. 575 del 1965;
e che, quindi, gli atti devono essere restituiti al giudice a
quo perché valuti se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la
questione sollevata sia tuttora rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte