Ordinanza n. 413/1992
Altra decisione · depositata il 29/10/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis, primo
comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo
comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),
convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 marzo 1992 dal Tribunale di
sorveglianza di Ancona sull'istanza proposta da La Montagna Giuseppe,
iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 1° aprile 1992 dal Tribunale di
sorveglianza di Campobasso sull'istanza proposta da Caglione
Vincenzo, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con ordinanza
del 12 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
4- bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per la
parte in cui prevede, in relazione alle istanze intese
all'ottenimento della riduzione di pena per la liberazione anticipata
presentate dai condannati per delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di
cui agli artt. 416- bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze
stupefacenti e psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, che simili istanze possano trovare accoglimento
"solo se sono stati acquisiti elementi tali da far escludere
l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o
eversiva", previa richiesta da parte del magistrato di sorveglianza
ai competenti comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza
pubblica;
e che un'analoga questione ha sollevato anche il Tribunale di
sorveglianza di Campobasso, con ordinanza del 1° aprile 1992,
denunciando, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, terzo
comma, della Costituzione, lo stesso art. 4- bis, primo comma, prima
parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1,
primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate
inammissibili o comunque non fondate;
che, in prossimità della data fissata per la Camera di
consiglio, l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato una
memoria per ciascuno dei procedimenti incidentali, con la quale ha
chiesto che gli atti vengano restituiti ai giudici a quibus per un
nuovo esame della rilevanza, essendo nel frattempo entrato in vigore
il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7
agosto 1992, n. 356;
Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe e che i
relativi giudizi vanno, quindi, riuniti;
e che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è
entrato in vigore il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, che ha, fra l'altro, "novellato" la norma denunciata,
per un verso, facendo un'eccezione al regime previgente proprio per
l'istituto della liberazione anticipata e, per un altro verso, con
l'innovare il metodo per la concessione dei benefici riguardo a tutte
le "misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della
legge 26 luglio 1975, n. 354";
che, di conseguenza, è necessario che gli atti vengano
restituiti ai giudici a quibus perché ciascuno di essi verifichi se,
alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia
tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
Ancona e al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte