Ordinanza n. 413/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma
primo, e 302 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 24 ottobre 1996 dalla Corte di cassazione sul ricorso
proposto dal procuratore generale della Repubblica presso il
tribunale della libertà di Napoli nei confronti di Uliano Luciano,
iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,
dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che la Corte di cassazione, ha, con ordinanza del 24
ottobre 1996, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella
parte in cui limitano l'obbligo del giudice di procedere ad
interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare e la
perdita di efficacia della misura cautelare in caso di omesso,
tempestivo interrogatorio, alla sola fase delle indagini preliminari;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che nel procedimento che aveva provocato l'intervento
della Corte di cassazione la misura cautelare era stata eseguita dopo
la chiusura delle indagini, ma prima della fissazione dell'udienza
preliminare;
che questa Corte, con sentenza n. 77 del 3 aprile 1997,
successiva, dunque, alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 294, comma
1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento,
il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre
cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia; b) dell'art.
302 dello stesso codice, limitatamente alle parole "disposta nel
corso delle indagini preliminari";
che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 294, comma primo, e 302 del
codice di procedura penale già dichiarati costituzionalmente
illegittimi, con sentenza n. 77 del 3 aprile 1997, il primo nella
parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al
giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della
persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e
comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della
custodia, ed il secondo, limitatamente alle parole "disposta nel
corso delle indagini preliminari", questione sollevata dalla Corte di
cassazione, con ordinanza del 24 ottobre 1996.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte