Ordinanza n. 413/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1,
del codice di procedura penale, promosso con Ordinanza emessa l'1
febbraio 2000 dal giudice dell'udienza preliminare presso il
Tribunale di Torre Annunziata, iscritta al n. 183 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con Ordinanza emessa l'1 febbraio 2000, pervenuta a
questa Corte il 31 marzo 2000, il giudice dell'udienza preliminare
presso il Tribunale di Torre Annunziata ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, secondo
comma, 27, secondo comma (recte: terzo comma), e 31, secondo comma,
della Costituzione, dell'art. 444, comma 1, del codice di procedura
penale (Applicazione della pena su richiesta), "nella parte in cui
non prevede che il 'tetto' della pena detentiva da applicare
all'imputato di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli
anni ventuno sia di anni due e mesi sei di reclusione (anziché di
anni due)";
che il giudice a quo osserva che l'art. 163 del codice penale
- con quella che egli qualifica come una tipica manifestazione di
"lodevole sensibilità legislativa verso i giovani" - gradua
l'entità della pena detentiva massima suscettibile di essere sospesa
condizionalmente, fissandola in due anni per le persone oltre il
ventunesimo anno di età, in due anni e sei mesi per i giovani di
età compresa fra i diciotto e i ventuno anni, e in tre anni per i
minori degli anni diciotto;
che, ad avviso del remittente, il legislatore, prevedendo che
l'applicazione della pena su richiesta possa essere subordinata alla
concessione della sospensione condizionale (art. 444, comma 3, cod.
proc. pen.), ma poi prevedendo anche per i maggiorenni
infraventunenni lo stesso limite di pena applicabile su richiesta -
due anni di reclusione - stabilito per gli adulti ultraventunenni,
non avrebbe tenuto alcun conto, con scelta irragionevole, del diverso
"tetto" di pena suscettibile di essere sospesa per i giovani adulti
infraventunenni: tale scelta, oltre ad essere irragionevole, sarebbe
di dubbia costituzionalità in riferimento ai principi stabiliti dai
citati articoli della Costituzione;
che eguali profili di incostituzionalità non sussisterebbero
invece, secondo il remittente, rispetto all'art. 175 del codice
penale (Non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale), perché detta norma non contempla distinzioni di
trattamento in ragione dell'età degli imputati;
che il giudice a quo ritiene la questione rilevante nel
processo perché l'imputato ha subordinato la richiesta di
applicazione della pena di anni due e giorni sei di reclusione alla
concessione della sospensione condizionale;
che non vi è stata costituzione di parti né intervento del
Presidente del Consiglio.
Considerato che gli istituti del cosiddetto patteggiamento e
della sospensione condizionale della pena, ancorché in concreto
suscettibili di applicazione congiunta, sono diversi per origine,
ratio presupposti di applicazione e disciplina, consistendo il primo
nella possibilità che la determinazione della pena in concreto sia
oggetto di un accordo fra le parti, sottoposto al controllo del
giudice, il secondo nel potere conferito al giudice di sospendere,
anche d'ufficio, l'esecuzione della pena allorquando presume che il
colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (cfr. ordinanza
n. 400 del 1997);
che anche i limiti qualitativi e quantitativi della pena
concretamente irrogabile in base a richiesta delle parti, e
rispettivamente di quella suscettibile di essere sospesa
condizionalmente, sono stabiliti dal legislatore con criteri diversi,
tenendosi conto nel primo caso dell'entità della sola pena
detentiva, irrogata da sola o congiuntamente a quella pecuniaria, nel
secondo caso della pena detentiva e di quella pecuniaria
eventualmente irrogata, da sola o congiuntamente alla pena detentiva,
e ragguagliata a quest'ultima a norma dell'articolo 135 cod.
pen. (cfr. ordinanza n. 222 del 1996);
che la diversità tra i due istituti non consente di ritenere
manifestamente irragionevole la differente scelta operata dal
legislatore quanto all'entità massima della pena rispettivamente
applicabile e suscettibile di essere sospesa, anche nel caso
dell'imputato maggiorenne ma di età inferiore a ventuno anni;
che non vi è alcun principio costituzionale - desumibile
dalle norme indicate come parametro della presente questione di
legittimità costituzionale - da cui possa ricavarsi la necessità di
una coincidenza dei presupposti di applicazione dei due istituti
quanto ad entità massima delle pene irrogabili;
che non è conferente il richiamo ai principi costituzionali
di rieducatività della pena e di protezione della gioventù, al fine
di invocare una speciale disciplina dei presupposti del
patteggiamento per i giovani maggiorenni infraventunenni, rispondendo
la speciale disciplina dettata nei confronti di costoro in tema di
sospensione condizionale della pena non già ad una necessità
costituzionale, bensì ad una discrezionale scelta del legislatore,
non estensibile necessariamente, per le ragioni ora dette, al
patteggiamento: tenuto anche conto che tale ultimo istituto non è
applicabile ai minori, per scelta legislativa giudicata non
irragionevole da questa Corte (sentenze n. 135 del 1995 e n. 272 del
2000);
che pertanto la questione risulta, sotto ogni profilo,
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 444, comma 1, del codice di
procedura penale (Applicazione della pena su richiesta), sollevata,
in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 27, terzo comma, e 31,
secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza
preliminare presso il Tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte