Ordinanza n. 414/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 2legge 81/1987
citata
- art. 291legge 81/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291- bis
(recte: art. 291, comma 1- bis) del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1992 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia nel
procedimento penale a carico di Callipo Maria Grazia, iscritta al n.
281 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di La Spezia ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 291- bis (recte:
art. 291, comma 1- bis) del codice di procedura penale per contrasto
con l'art. 2, n. 59, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,
assumendo che la norma impugnata, violando il principio di
adeguatezza delle misure cautelari sancito dalla menzionata direttiva
delle legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di rito, sottrae
al giudice il potere di scegliere, fra le diverse misure cautelari,
quella più idonea a soddisfare le esigenze cautelari sussistenti
nella specie, "attribuendo, di fatto, il potere cautelare ad un
soggetto che, per preciso dettato legislativo, non ne dispone";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 4 del 1992, ha già
dichiarato non fondata analoga questione di legittimità, rilevando
che nel dettare la norma oggetto di impugnativa "il legislatore
delegato non solo non si è discostato dalle scelte operate dal
legislatore delegante, ma le ha, anzi, coerentemente sviluppate,
secondo una linea che, mirando a privilegiare la netta separazione di
ruoli tra soggetto richiedente e organo deliberante, indubbiamente
consente di prevedere che il decisum sia rigorosamente circoscritto
nei confini dal petitum";
che nell'ordinanza di rimessione non sono addotti argomenti
nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati;
e che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 291- bis (recte: art. 291, comma 1- bis) del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76
della Costituzione per contrasto con l'art. 2, n. 59, della legge 16
febbraio 1987, n. 81, dal Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di La Spezia con ordinanza del 4 marzo 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte