Ordinanza n. 414/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/12/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 110Codice penale
- art. 65legge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2,
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n.
52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica) e successive modificazioni, promosso con ordinanza
emessa il 21 gennaio 1998 dal pretore di Pordenone, nel procedimento
penale a carico di G.P.C. ed altri, iscritta al n. 213 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento della regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il pretore di Pordenone, nel corso di un giudizio che
riguardava alcuni imputati del reato di cui agli artt. 110 del codice
penale e 20, primo comma, lett. b) della legge 28 febbraio 1985, n.
47, ha sollevato, con ordinanza del 21 gennaio 1998, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme
regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e
successive modificazioni, in riferimento agli artt. 3, 25 e 116 della
Costituzione;
che i fatti contestati agli imputati del giudizio a quo
concernevano l'esecuzione dei lavori relativi ad un fabbricato
residenziale, per il quale il comune di Pordenone aveva rilasciato,
in data 18 marzo 1993, apposita concessione edilizia di
ristrutturazione ed ampliamento;
che, secondo l'ordinanza di rimessione, il progetto assentito
prevedeva "il mantenimento dell'edificio esistente nella sua muratura
perimetrale", mentre invece, durante l'esecuzione delle opere, veniva
accertato dall'Ufficio Vigilanza Edilizia del comune di Pordenone
"l'avvenuta demolizione di tre muri perimetrali, con il mantenimento
di parte del muro perimetrale lato Nord"; fatto che conseguentemente
comportava la sospensione dei lavori e l'esercizio dell'azione penale
nei confronti dei responsabili;
che, ad avviso del giudice rimettente, ai fini della risoluzione
del giudizio pendente di fronte a lui, deve farsi richiamo al citato
art. 65, comma 2, nella parte in cui vengono fatti rientrare tra gli
interventi di ristrutturazione edilizia anche "quelli rivolti alla
demolizione e ricostruzione di singoli edifici";
che, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata viola
l'art. 3 della Costituzione, in quanto "ricomprende nel concetto di
ristrutturazione edilizia ciò che ontologicamente ed oggettivamente
non può qualificarsi con tale termine", nonché l'art. 25 della
Costituzione, in quanto rende lecite condotte altrove sanzionate
penalmente e, in tal modo, viola il principio della riserva allo
Stato della potestà punitiva, vulnerando così anche l'art. 116
della Costituzione, dal momento che la materia penale non rientra
nella competenza legislativa della Regione;
che è intervenuto nel giudizio di fronte a questa Corte il
Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il quale,
nell'atto di intervento, ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità della questione di legittimità per irrilevanza,
dato che oggetto del giudizio principale è l'accertamento della
realizzazione di un'opera difforme rispetto al progetto approvato,
cosicché nessun rilievo potrebbe avere la norma legislativa, in base
alla quale il titolo concessorio era stato rilasciato;
che, nel merito, il Presidente della Regione ha sostenuto
l'infondatezza della questione, giacché, in materia, la Regione
stessa ha potestà legislativa esclusiva, che ha esercitato, sotto il
profilo che qui interessa, in modo razionale, consentendo appunto "la
trasformazione autorizzata di un fabbricato esistente", senza, per
questo, violare l'art. 25 della Costituzione, poiché con la norma
regionale in oggetto non si è interferito nel precetto penale, ma
"si è soltanto specificato il presupposto sostanziale (...) della
norma penale dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985".
Considerato che il giudice rimettente dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge regionale 19
novembre 1991, n. 52, in quanto l'inclusione, nell'ambito della
ristrutturazione, di interventi demolitori e ricostruttivi sarebbe
stabilita dalla norma censurata in contrasto con le disposizioni
degli artt. 3, 25 e 116 della Costituzione;
che dall'ordinanza di rimessione risulta "l'inosservanza delle
modalità esecutive indicate in concessione", la quale disponeva "il
mantenimento dell'edificio esistente nella sua muratura perimetrale",
mentre era stata già riscontrata la demolizione di tre muri
perimetrali del fabbricato in oggetto;
che l'accertamento dell'eventuale illegittimità costituzionale
della norma denunciata non può avere alcun rilievo sul giudizio a
quo, che ha ad oggetto la valutazione di condotte esecutive di opere
assertivamente realizzate in difformità dalla concessione
rilasciata, giacché appare irrilevante "verificare ulteriormente se,
laddove i lavori fossero in ipotesi conformi alla concessione, la
ristrutturazione possa comprendere la completa demolizione e
ricostruzione dell'edificio" (ordinanza n. 48 del 1997);
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale è
manifestamente inammissibile per irrilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme
regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e
successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25
e 116 della Costituzione, dal pretore di Pordenone con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte