Ordinanza n. 414/1999
Altra decisione · depositata il 29/10/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 13legge 47/1948
citata
- art. 595Codice penale
- art. 68Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 7 luglio 1998 della Camera dei
deputati relativa all'insindacabilità delle opinioni espresse
dall'On. Amedeo Matacena nei confronti del dott. Vincenzo Macrì,
promosso dal Tribunale di Reggio Calabria, con ricorso depositato il
17 aprile 1999 ed iscritto al n. 116 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale instaurato nei
confronti del deputato Amedeo Matacena, per distinti reati di
diffamazione aggravata, a mezzo stampa ovvero a mezzo trasmissione
televisiva (art. 595 cod. pen., in relazione agli artt. 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30 della legge 6 agosto 1990, n.
223), in danno di Vincenzo Macrì, sostituto procuratore della
Repubblica addetto alla Direzione nazionale antimafia, il Tribunale
di Reggio Calabria ha sollevato, con ordinanza depositata il 17
aprile 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione
del 7 luglio 1998 con la quale la medesima Camera, approvando la
proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha
dichiarato che taluni dei fatti per i quali è in corso il
procedimento penale (e precisamente quelli ascritti a titolo di
diffamazione aggravata dall'uso del mezzo televisivo) concernono
opinioni espresse dal deputato Matacena nell'esercizio delle sue
funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione;
che il Tribunale, premesso che sono contestati al deputato reati
di diffamazione in relazione a) ad appellativi espressi dal deputato
nei confronti del magistrato nel corso di una conferenza stampa e
altresì nell'ispirazione di un articolo apparso su un quotidiano, e
b) all'attribuzione al magistrato di fatti non corrispondenti al
vero, e perciò lesivi della reputazione dello stesso, nel corso di
una intervista televisiva presso un'emittente locale, ritiene che la
deliberazione parlamentare di insindacabilità a norma dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione, benché concernente soltanto il
secondo episodio (sub b) debba intendersi estesa al primo (sub a)
nell'assunto dell'unitarietà temporale e sostanziale della vicenda,
che ha del resto condotto alla riunione dei due correlativi
procedimenti penali originariamente distinti;
che ad avviso del ricorrente Tribunale le frasi utilizzate dal
deputato, per il loro tenore obiettivo, esulano dall'espressione di
opinioni politiche, sia pure svolte in toni accesi, rappresentando
una denigrazione dettata da ragioni personali e non collegabili con
il mandato parlamentare;
che l'affermazione della prerogativa dell'insindacabilità da
parte dell'Assemblea non può dunque, secondo il Tribunale, essere
condivisa, perché, nel caso di specie, non risulta il nesso
funzionale tra il comportamento posto in essere e la carica
rivestita, nesso che è il presupposto perché l'insindacabilità
possa essere riconosciuta;
che pertanto il ricorrente chiede l'annullamento della delibera
della Camera dei deputati, in quanto lesiva delle attribuzioni del
potere giurisdizionale.
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte è
chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia
ammissibile, esistendo la materia di un conflitto la cui risoluzione
spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore
decisione, anche in punto di ammissibilità;
che è costante nella giurisprudenza di questa Corte
l'affermazione che il conflitto promosso dall'autorità giudiziaria,
chiamata a giudicare della eventuale responsabilità (nella specie,
penale) di un parlamentare per dichiarazioni o altre espressioni da
lui rese, nei confronti della Camera che abbia valutato tali
comportamenti come costituenti opinioni espresse dal parlamentare
nell'esercizio delle sue funzioni e perciò riconducibili alla
previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, verte,
sotto il profilo oggettivo, su attribuzioni costituzionalmente
garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla
deliberazione dell'Assemblea parlamentare, e insorge, sotto il
profilo soggettivo, tra organi competenti a dichiarare in via
definitiva la volontà del potere cui appartengono (da ultimo,
ordinanze nn. 363, 362 e 319 del 1999);
che pertanto, alla stregua delle osservazioni che precedono, il
presente conflitto deve ritenersi ammissibile, peraltro limitatamente
all'oggetto quale definito dal contenuto della deliberazione della
Camera dei deputati che si assume lesiva delle attribuzioni
costituzionali del giudice ricorrente (v. sentenze nn. 252 del 1999 e
265 del 1997; ordinanze nn. 131 del 1999 e 179 del 1998),
deliberazione che si riferisce, espressamente, soltanto a uno dei
diversi fatti che sono contestati al deputato a titolo di
diffamazione nel procedimento penale pendente dinanzi al ricorrente
Tribunale di Reggio Calabria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto con il ricorso
indicato in epigrafe dal Tribunale di Reggio Calabria, in relazione
alla delibera adottata il 7 luglio 1998 dalla Camera dei deputati;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al Tribunale di Reggio Calabria, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione
di cui al punto a) per essere depositati nella cancelleria della
Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo
l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte