Ordinanza n. 414/2002
Altra decisione · depositata il 31/07/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
citata
- art. 595Codice penale
- art. 68Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 21 marzo
2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Marcello Dell'Utri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli
ed altri, promosso dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma - ufficio 20, con ricorso depositato il 16 maggio
2001 ed iscritto al n. 191 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ricorso del 12 aprile 2001, depositato nella
cancelleria della Corte il 16 maggio 2001, il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Roma - nel corso del procedimento penale
per il delitto di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), a carico
del deputato Marcello Dell'Utri - ha sollevato conflitto di
attribuzioni contro la deliberazione con cui la Camera dei deputati
ha ritenuto insindacabili le dichiarazioni riguardo alle quali è
stata formulata l'indicata imputazione;
che il rimettente osserva che il procedimento è stato
originato da querela proposta il 9 giugno 1999 dall'allora
Procuratore della Repubblica di Palermo, Giancarlo Caselli, e dai
sostituti Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro
Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, e che il pubblico
ministero, dopo aver riunito i procedimenti, ha esercitato l'azione
penale richiedendo il rinvio a giudizio dei parlamentari;
che il capo di imputazione formulato a carico del deputato
Dell'Utri si riferisce alle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso
di un'intervista riportata sul quotidiano "Il Messaggero" del
10 marzo 1999, nell'articolo intitolato "È l'inizio della campagna
elettorale" e sottotitolato "Dell'Utri si difende: contro di me un
accanimento politico. E vuole candidarsi alle europee";
che il ricorrente rileva che la Camera dei deputati, con
deliberazione del 21 marzo 2000, ha ritenuto che le dichiarazioni
oggetto dei capi di imputazioni siano riconducibili alla previsione
del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;
che all'udienza preliminare il ricorrente, ritenuta la
necessità di sottoporre alla Corte costituzionale la legittimità
delle deliberazioni stesse, ha disposto la separazione delle
posizioni dei parlamentari, sospendendo il procedimento in funzione
dell'elevazione del conflitto;
che secondo il ricorrente erroneamente la Camera avrebbe
ritenuto le dichiarazioni "direttamente connesse" all'esercizio delle
funzioni parlamentari, non potendo riconoscersi alcun nesso
funzionale fra le dichiarazioni del deputato Dell'Utri e la sua
attività parlamentare, giacché egli avrebbe espresso le proprie
opinioni senza averne espresse analoghe, in precedenza o almeno
contestualmente, in sede parlamentare;
che pertanto la deliberazione di insindacabilità adottata
dalla Camera, essendosi basata su un'errata valutazione dei
presupposti dell'art. 68 Cost., avrebbe illegittimamente interferito
nelle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,
senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti
soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato;
che, quanto al requisito soggettivo, il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma è legittimato a sollevare
il conflitto in quanto competente a dichiarare definitivamente, in
relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del
potere cui appartiene, in ragione della posizione di indipendenza,
costituzionalmente garantita, nella quale i singoli organi
giurisdizionali svolgono le proprie funzioni;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è
legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo
competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che
rappresenta;
che, sotto il profilo oggettivo, il giudice ricorrente
lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,
costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione
della Camera dei deputati;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando
impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio
integro), anche in ordine all'ammissibilità del ricorso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservato ogni definitivo giudizio,
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzioni di cui in
epigrafe, proposto dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della
Corte entro venti giorni dalla notifica, secondo l'art. 26, terzo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte