Ordinanza n. 415/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 140/1988
- art. 17legge 140/1988
- art. 8-bislegge 246/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 17,
primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti
per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella
legge 4 luglio 1988, n. 246, e dell'art. 8- bis della legge 6 ottobre
1988, n. 426 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del
contratto del personale della scuola, per il triennio 1988-1990, e
norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel
settore della pubblica istruzione), promosso con ordinanza emessa il
27 novembre 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
su ricorso proposto da Fantini Rosanna ed altri contro il Ministero
della pubblica istruzione, iscritta al n. 276 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi in cui le ricorrenti,
docenti precarie, avevano impugnato le ordinanze ministeriali
applicative della legge 6 ottobre 1988, n. 426, il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 27
novembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 11
e 17, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e
dell'art. 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito,
con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, nella parte in
cui rispettivamente, dispongono le immissioni in ruolo degli
insegnanti precari nel limite dei posti disponibili (anziché in
soprannumero), conferendo altresì alle nomine decorrenza dall'inizio
dell'anno scolastico in corso (anziché dalle date previste dalle
leggi n. 270 del 1982 e n. 246 del 1988 per altre categorie di
docenti);
che a parere del giudice a quo, a causa della censurata
normativa, l'immissione in ruolo dei ricorrenti sarebbe notevolmente
differita nel tempo rispetto ad altre categorie di docenti,
beneficiari della precedente normativa di sanatoria del precariato;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità ovvero d'infondatezza richiamandosi
alla sentenza n. 190 del 1990;
Considerato che identica questione è già stata dichiarata
infondata da questa Corte con sentenza n. 190 del 1990 e che il
giudice a quo non aggiunge, nella propria ordinanza, argomenti
ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
che la questione è pertanto manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 11 e 17, primo comma, del decreto-legge 3
maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola),
convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e
dell'art. 8-bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
recante finanziamento del contratto del personale della scuola per il
triennio 1988-1990, e norme per la razionalizzazione e la
riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:415 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte