Ordinanza n. 415/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.lgs. 758/1994
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 1legge 499/1993
citata
- art. 26legge 87/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2 del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla
disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), promosso con
ordinanza emessa il 9 dicembre 1997 dal pretore di Grosseto nel
procedimento penale a carico di T. G., iscritta al n. 59 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il pretore di Grosseto ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro), ove si stabilisce che le norme
del capo II, relativo all'estinzione delle contravvenzioni in materia
di sicurezza e di igiene del lavoro, "non si applicano ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto" in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, in
relazione all'art. 1, lettera b), n. 1, della legge 6 dicembre 1993,
n. 499 (Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio
in materia di lavoro);
che ad avviso del rimettente la disciplina transitoria
contrasterebbe: con l'art. 3 Cost., perché discriminerebbe
ingiustamente il trattamento sanzionatorio di coloro che hanno posto
in essere la medesima condotta criminosa in tempi diversi, "in
contrasto con il principio del favor rei nella successione di leggi
penali nel tempo" disciplinato dall'art. 2, comma terzo, cod. pen.,
con l'art. 77 Cost., in quanto l'art. 1, lettera b), n. 1, della
legge delega 6 dicembre 1993, n. 499, nel dettare, in materia di
tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, il principio
direttivo che prevede quale causa di estinzione del reato
l'adempimento alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli
organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata,
non ha disposto alcuna deroga ai "principi guida" del codice penale
in tema di successione delle leggi penali nel tempo;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, in
quanto la causa di estinzione regolata dal capo secondo del decreto
legislativo in esame non ha concreta possibilità di operare ove il
processo sia già iniziato.
Considerato che l'ordinanza ha contenuto analogo a quello di altre
due ordinanze emesse dal medesimo giudice a quo che hanno dato luogo
a giudizi riuniti di costituzionalità definiti da questa Corte con
l'ordinanza di manifesta inammissibilità n. 121 del 1998;
che, come fu anche allora osservato, l'ordinanza è del tutto
carente di motivazione in ordine alla individuazione della fase in
cui si trovava il procedimento nel momento in cui è entrato in
vigore il decreto legislativo in esame: se nella fase delle indagini
preliminari, in cui avrebbe potuto trovare applicazione la nuova
disciplina relativa all'estinzione del reato, preclusa dalla norma
transitoria di cui viene denunciata l'illegittimità costituzionale,
ovvero quando l'azione penale era già stata esercitata, e quindi in
un momento in cui la nuova disciplina non avrebbe comunque più
potuto trovare applicazione;
che, al riguardo, è assolutamente pacifico che la nuova
disciplina dell'estinzione del reato, contenuta nel capo II del
decreto legislativo n. 758 del 1994, è costruita in guisa tale da
operare solo all'interno della fase delle indagini preliminari,
essendo finalizzata - in caso di adempimento alla prescrizione
impartita dall'organo di vigilanza e di pagamento in via
amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione commessa - alla richiesta di
archiviazione per estinzione del reato da parte del pubblico
ministero (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l'esercizio dell'azione
penale (v. ordinanza n. 121 del 1998);
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1987, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 77 della Costituzione, dal pretore di Grosseto, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:415 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte