Ordinanza n. 415/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25Riscossione imposte sul reddito
- art. 11d.lgs. 46/1999
- art. 1legge 337/1998
usata come parametro
citata
- art. 17Riscossione imposte sul reddito
- art. 6Riscossione imposte sul reddito
- art. 43Accertamento imposte sui redditi
- art. 15d.lgs. 241/1997
- art. 10d.lgs. 326/1999
- art. 36d.lgs. 326/1999
- art. 2d.lgs. 326/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), nel testo vigente prima delle modificazioni
recate dall'art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), promosso con
ordinanza emessa il 29 novembre 2000 dalla Commissione tributaria
provinciale di Bologna, iscritta al n. 243 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 -
1ª serie speciale - dell'anno 2001;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 novembre 2000, pervenuta
a questa Corte il 14 marzo 2001, la Commissione tributaria
provinciale di Bologna ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli 97, primo comma, e 24,
primo comma, della Costituzione, dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), nel testo vigente prima delle modificazioni recate
dall'art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1
della legge 28 settembre 1998, n. 337), "nella parte in cui non
prevede che la cartella di pagamento debba indicare anche la data di
consegna del ruolo all'intendenza di finanza";
che il remittente premette che è impugnata una cartella di
pagamento relativa ad imposte non versate calcolate in sede di
liquidazione della dichiarazione IRPEF relativa ai redditi dell'anno
1992, cartella di cui il contribuente eccepiva la tardiva
notificazione, invocando il disposto dell'art. 17 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (nel testo anteriore alle modifiche di cui
all'art. 6 del d.lgs. n. 46 del 1999), ai cui sensi le imposte
liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti,
comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non
versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati
all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di
cui al primo comma dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(nel testo a sua volta anteriore alla modifica di cui all'art. 15 del
d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), vale a dire entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione;
che, secondo il giudice a quo il termine in questione deve
correttamente riferirsi non già alla notifica della cartella, ma
alla data di consegna del ruolo all'intendenza di finanza per il
visto di esecutorietà;
che peraltro, sempre ad avviso del remittente, sarebbe di
dubbia costituzionalità l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel
testo anteriore alla modifica recata dall'art. 11 del d.lgs. n. 46
del 1999), il quale, nello stabilire le indicazioni che dovevano
essere contenute nella cartella notificata al contribuente, non
contemplava anche la data di consegna del ruolo all'intendenza di
finanza;
che tale norma contrasterebbe, in primo luogo, con l'art. 97,
primo comma, della Costituzione, sotto un duplice profilo: sia
perché, omettendo di prescrivere l'indicazione in questione,
renderebbe "oltremodo remota" la possibilità di un controllo ex post
sull'osservanza del termine per la consegna dei ruoli, allenterebbe
"sensibilmente" la "cogenza del vincolo" imposto dal termine
medesimo, favorirebbe l'instaurarsi di prassi contrarie al precetto
di una sollecita e proficua realizzazione della pretesa tributaria, e
pregiudicherebbe così l'interesse pubblico al conseguimento delle
entrate, con violazione del principio di buon andamento dell'azione
amministrativa; sia perché la "preclusione di ogni controllo
cartolare sulla tempestività della pretesa tributaria" amplierebbe
indebitamente la discrezionalità dell'amministrazione, e
agevolerebbe l'evasione dalla regola, con violazione del principio di
imparzialità della pubblica amministrazione;
che, in secondo luogo, la mancata indicazione lamentata
contrasterebbe altresì con l'art. 24, primo comma, della
Costituzione, poiché ne risulterebbe l'impossibilità per il
contribuente di far valere in giudizio il vizio connesso ad una
iscrizione a ruolo tardiva, non essendo egli in grado, se non a
prezzo di un ingiusto e irragionevole "onere di cognizione", di poter
conoscere se la pretesa tributaria sia stata o meno esercitata
tempestivamente;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, il quale eccepisce anzitutto l'inammissibilità della
questione sotto un duplice profilo: perché il remittente non avrebbe
motivato la rilevanza della questione sollevata con riguardo ad una
norma abrogata in data anteriore alla notifica della cartella
impugnata; e perché l'art. 25 denunciato non stabilirebbe
tassativamente ed in modo esaustivo gli elementi che debbono essere
indicati nella cartella di pagamento, onde l'asserita essenzialità
dell'indicazione della data di consegna dei ruoli potrebbe, in
ipotesi, tradursi nella illegittimità del decreto ministeriale che
ha stabilito il modello di cartella, e non nella illegittimità
costituzionale della norma legislativa;
che, in subordine, il Presidente del Consiglio sostiene
l'infondatezza della questione, osservando che l'ora abrogato art. 13
del d.P.R. n. 602 del 1973 prevedeva, proprio al fine del rispetto
del termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, formalità
di consegna dei ruoli (redazione di processo verbale e affissione
dello stesso in locali aperti al pubblico) idonee a farne risultare
la data e a renderla pubblica: onde, da un lato, non avrebbe
fondamento l'affermazione secondo cui la possibilità di controllo
del rispetto del termine sarebbe remota, e, d'altro lato, non
potrebbe dirsi pregiudicato il diritto del contribuente di agire in
giudizio, poiché egli avrebbe la possibilità di conoscere la data
di consegna dei ruoli, potrebbe accedere al verbale di consegna anche
prima di ricorrere in giudizio, e potrebbe sollecitare i poteri
istruttori del giudice tributario.
Considerato che le eccezioni di inammissibilità sollevate
dall'Avvocatura dello Stato non meritano accoglimento: infatti, da
una parte, il remittente motivatamente ritiene la applicabilità alla
specie della norma denunciata, poi abrogata dall'art. 10 del d.lgs.
n. 46 del 1999, il cui art. 36, comma 2-bis introdotto dall'art. 2
del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 326, stabilisce che fino al 30
settembre 1999 i ruoli potevano essere formati e resi esecutivi
secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999; dall'altro lato,
la lamentata illegittimità costituzionale dell'articolo 25 del
d.P.R. n. 602 del 1973 attiene all'omessa inclusione della data di
consegna dei ruoli tra le indicazioni necessarie contenute nella
cartella, onde il vizio denunciato non può che riferirsi alla norma
legislativa che tali indicazioni determina;
che la questione è peraltro manifestamente infondata sotto
tutti i profili;
che, infatti, non è posta in discussione l'adeguatezza del
termine di decadenza stabilito dall'art. 17, primo comma - operante
in quanto non è invece apposto a pena di decadenza il più breve
termine per la liquidazione delle imposte dovute in base alla
dichiarazione, stabilito dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
(cfr. art. 1 della legge n. 449 del 1997, e su di esso la sentenza
n. 229 del 1999 -, ai fini di consentire una adeguata difesa del
contribuente e di impedire che sia reso possibile troppo a lungo o a
tempo indeterminato l'esercizio della pretesa tributaria (i cui
presupposti, peraltro, risultano in questi casi dalla stessa
dichiarazione del contribuente, e non sono oggetto di attività di
accertamento dell'ufficio): ma è solo contestata l'omessa
indicazione, nella cartella notificata, della data di consegna dei
ruoli, da cui deriverebbe una eccessiva difficoltà per il
contribuente di accertare l'eventuale violazione del termine
stabilito a pena di decadenza;
che, sotto questo profilo, deve osservarsi che la data di
consegna dei ruoli, regolata peraltro, secondo la disciplina vigente
all'epoca, anche attraverso precise scansioni temporali (art. 13,
primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore al
d.lgs. n. 46 del 1999), era pienamente conoscibile da parte del
contribuente, già prima dell'instaurazione del giudizio, sia
attraverso la affissione del processo verbale di consegna prevista
dal secondo comma del detto art. 13, sia attraverso l'esercizio del
diritto di accesso, spettante al contribuente, ai documenti che lo
riguardano, e ciò senza che tale conoscenza implicasse oneri
eccessivi a carico del contribuente: a parte la possibilità, dopo
l'instaurazione del giudizio, di attivare i poteri istruttori del
giudice tributario;
che il controllo sull'osservanza del termine era dunque
pienamente possibile, onde non si verificava né la indebita
compressione del diritto del contribuente di agire in giudizio, né
la violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità
dell'amministrazione finanziaria, peraltro sempre vincolata, per
effetto del generale principio di legalità dell'azione
amministrativa, all'osservanza delle regole, delle procedure e dei
termini stabiliti dalla legge, anche indipendentemente dagli effetti
di decadenza che possano essere collegati alla inosservanza dei
termini medesimi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), nel testo vigente prima delle modificazioni recate
dall'art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1
della legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevata, in riferimento
agli articoli 97, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:415 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte