Ordinanza n. 416/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice
di procedura penale, promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Pretore di Orvieto
nel procedimento penale a carico di Focarelli Roberto, iscritta al n.
286 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 14 marzo 1990 dal Pretore di Pinerolo nel
procedimento penale a carico di Bertolucci Renzo, iscritta al n. 301
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Orvieto, con ordinanza emessa il 13
febbraio 1990 nel procedimento penale a carico di Focarelli Roberto
(reg.ord. 286/1990), e il Pretore di Pinerolo, con ordinanza emessa
il 14 marzo 1990 nel procedimento penale a carico di Bartolucci Renzo
(reg.ord. 301/1990), hanno sollevato - in riferimento rispettivamente
agli artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma,
della Costituzione e agli att. 13, primo e secondo comma, 24, secondo
comma, 27, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111,
primo comma, della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 444 nuovo codice di procedura penale, nella
parte in cui sottrae al giudice il potere-dovere di valutare la
congruità della pena richiesta concordemente da P.M. e imputato;
Considerato che questa Corte, con sentenza 313 del 1990, ha:
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444 C.P.P.
nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui
all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa
valutare la congruità della pena patteggiata, rigettando la
richiesta;
dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 444 nuovo C.P.P. sollevata in
riferimento agli artt. 101, secondo comma, 102, secondo comma, 13,
primo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma e 111, primo comma,
della Costituzione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87,
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale,
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 444 C.P.P. - nella parte in cui
non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo
comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruità
della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi
di sfavorevole valutazione - perché l'illegittimità è stata già
dichiarata con sentenza 2 luglio 1990 n. 313;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 444 C.P.P., sollevata - in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, 24,
secondo comma, 27, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo
comma, 111, primo comma, della Costituzione - dai Pretori di Orvieto
e Pinerolo con le ordinanze 13 febbraio 14 marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:416 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte