Ordinanza n. 416/2001
Altra decisione · depositata il 18/12/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 549/1995
usata come parametro
citata
- art. 6legge 724/1994
- art. 3Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge della regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle
gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi
dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549),
promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 2001 dalla Corte di
appello di Genova nel procedimento civile vertente tra la regione
Liguria e la E.R.O. s.n.c. ed altri, iscritta al n. 277 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16 - 1ª serie speciale, dell'anno 2001;
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che la Corte d'appello di Genova, prima sezione civile,
con ordinanza emessa il 1 febbraio 2001, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della
regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni
liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2,
comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), in riferimento agli
artt. 3, 24 e 117 della Costituzione;
che, ad avviso del giudice rimettente, la sentenza di primo
grado avrebbe correttamente applicato gli artt. 6, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 e 2, comma 14, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, i quali, nell'ambito del riordino del Servizio
sanitario nazionale disposto dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, hanno vietato alle regioni di far gravare sulle
neoistituite aziende sanitarie locali i debiti ed i crediti facenti
capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, ed hanno
previsto a tal fine l'istituzione di gestioni a stralcio,
successivamente trasformate in gestioni liquidatorie;
che, al riguardo, la Corte d'appello richiama il consolidato
orientamento della Corte di cassazione, secondo cui le predette
disposizioni avrebbero determinato una successione ex lege a titolo
particolare delle regioni nei rapporti di credito e di debito già
facenti capo alle unità sanitarie locali;
che, peraltro, nel corso del giudizio sono entrate in vigore
le norme regionali impugnate, le quali hanno disposto la cessazione
delle gestioni liquidatorie ed hanno previsto che i rapporti
giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali ed agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ancorché
oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto
trasferiti alle aziende unità sanitarie locali ed ai predetti
istituti, ai quali restano attribuite la titolarità e la
legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva;
che, ad avviso del giudice rimettente, detto trasferimento
altererebbe l'eguaglianza delle parti "sia nella sostanza
obbligatoria che nel processo", in quanto, relativamente ad
un'obbligazione di diritto comune, viene sostituito d'imperio il
soggetto debitore senza il consenso della parte creditrice, di fatto
istituendosi "una forma di liberazione del debitore diversa
dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica";
che sarebbe altresì violato il diritto alla difesa, il quale
esige un'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, in quanto, a
lite iniziata, la Regione sottrae sé stessa "alla soggettività
processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come
parte sostanziale del rapporto obbligatorio";
che infine, secondo la Corte d'appello, le norme regionali
ostacolerebbero la riforma del servizio sanitario nazionale, in
quanto, onerando le aziende sanitarie locali di quei debiti pregressi
che il legislatore statale aveva inteso porre a carico delle regioni,
contrasterebbero con il principio secondo il quale i nuovi organismi
dovevano essere liberi da passività che ne potessero frenare od
ostacolare l'attività;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad
oggetto gli artt. 1 e 2 della legge della regione Liguria n. 26 del
2000, che prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie delle
unità sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti
giuridici alle aziende istituite a norma del decreto legislativo
n. 502 del 1992;
che le norme impugnate sono state censurate dalla Corte
d'appello di Genova in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della
Costituzione;
che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione", la quale all'articolo 3 ha sostituito l'intero testo
dell'art. 117 della Costituzione;
che pertanto, essendo stata modificata una delle norme
costituzionali invocate come parametro di giudizio, si impone la
restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché riesamini i
termini della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del
quadro normativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:416 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte