Ordinanza n. 417/1987
Altra decisione · depositata il 19/11/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 22legge 663/1986
- art. 70Ordinamento penitenziario
- art. 69Ordinamento penitenziario
- art. 71Ordinamento penitenziario
- art. 25legge 663/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 647, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 13 maggio 1983 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 704 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 32 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 13 maggio
1983, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, l'art. 647, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui consente solo al pubblico ministero, e non
anche all'interessato, di proporre gravami specifici nel processo di
sicurezza contro i provvedimenti pronunciati dal magistrato di
sorveglianza a norma del primo comma dello stesso art. 647 del codice
di procedura penale (nella specie, trattasi di provvedimento
pronunciato in sede di riesame della pericolosità);
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art.
22, nel sostituire l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
attribuisce (v. secondo comma) al tribunale di sorveglianza il potere
di decidere "in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti"
contemplati dal quarto comma dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, tra i quali figurano i provvedimenti relativi al riesame
della pericolosità;
che, ai sensi dell'art. 71, quinto comma, prima parte, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, quale sostituito dall'art. 25 della
legge 10 ottobre 1986, n. 663 "Le disposizioni del titolo V del libro
IV del codice di procedura penale sono applicabili in quanto non
diversamente disposto dalla precedente legge";
che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua
della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora
rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, l'11
novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:417 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte