Ordinanza n. 417/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo
comma e dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1990 dal Pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Mozzillo Orlando, iscritta al n.
329 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, in un procedimento di
applicazione della pena su richiesta delle parti, con ordinanza
emessa il 10 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 448, primo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui quest'ultimo non
consente al giudice di dare impulso all'integrazione probatoria,
dovendo egli invece controllare la correttezza della qualificazione
giuridica del fatto allo stato degli atti, ed il primo impone di
applicare la pena concordata, anche se ritenuta del tutto incongrua,
in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione,
Considerato che questa Corte con sentenza n. 313 del 1990 ha
ritenuto non fondata la seconda questione con sentenza interpretativa
di rigetto e, relativamente alla prima, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, ai
fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena
indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di
sfavorevole valutazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi di
legittimità costituzionale, dichiara:
I) la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, codice di
procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo
dalla sentenza n. 313 del 1990;
II) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura
penale, già ritenuta non fondata, nei sensi di cui in motivazione,
dalla sentenza n. 313 del 1990;
questioni promosse dal Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 10
febbraio 1990, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:417 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte