Ordinanza n. 417/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 2 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Febo Emanuele
ed altri, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona dubita che
l'art. 409, secondo comma, cod. proc. pen., in quanto non consente al
giudice delle indagini preliminari, a fronte di una richiesta del
pubblico ministero di archiviazione parziale e restituzione degli
atti per l'ulteriore corso, di pronunciare l'archiviazione
dell'intero procedimento, contrasti con gli artt. 2, 3 e 27, secondo
comma, Cost.;
che a sostegno di tali censure il rimettente assume che il
controllo del giudice per le indagini preliminari sull'archiviazione
- anche in parallelo con l'ipotesi di proscioglimento di ufficio di
cui all'art. 129 cod. proc. pen. - dovrebbe ispirarsi ai criteri
dell'accertamento della verità materiale e del favor rei e che la
presunzione di non colpevolezza dovrebbe a maggior ragione valere
nelle indagini preliminari;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata;
Considerato che nel sistema del codice di procedura penale
l'iniziativa circa l'esercizio o non esercizio dell'azione penale
spetta al pubblico ministero (artt. 50 e 405), mentre al giudice per
le indagini preliminari spetta il controllo sulla legittimità della
richiesta di archiviazione ovvero della domanda di giudizio (artt.
409 e 424) avanzata dal primo;
che conseguentemente al detto giudice non compete di disporre
l'archiviazione in mancanza di apposita richiesta dell'organo
dell'accusa, né di pronunciarsi su fatti per i quali quest'ultimo si
sia riservato di valutare se esercitare o meno l'azione;
che il ruolo di accertamento, anche d'iniziativa, della "verità
materiale" che il rimettente vorrebbe assegnato al giudice per le
indagini preliminari, non solo non corrisponde alla distinzione delle
sfere funzionali degli organi dell'azione e della giurisdizione
propria del vigente sistema processuale, ma non è in alcun modo
imposto dai principi costituzionali che nell'ordinanza vengono
evocati in modo generico e non chiaro;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, secondo
comma, della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 2 novembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:417 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte