Ordinanza n. 417/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/12/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 142Codice di procedura civile
- art. 140Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo
comma, lettera f) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi),
promosso con ordinanza emessa il 2 gennaio 2001 dalla Commissione
tributaria regionale di Bari sul ricorso proposto da De Salve Biagio
contro l'Ufficio Imposte dirette di Maglie ed altra, iscritta al
n. 257 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 15 - 1ª serie speciale - dell'anno
2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, con ordinanza del 2 gennaio 2001, la Commissione
tributaria regionale di Bari, nel corso di un giudizio d'appello,
avente ad oggetto una controversia sulla validità della
notificazione degli avvisi di accertamento, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, lettera f) del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui, senza
prevedere alcuna forma di notizia della notificazione o dell'atto,
dispone la inapplicabilità dell'art. 142 del codice di procedura
civile, anche nell'ipotesi di notificazione di atti a cittadini
italiani residenti all'estero i quali, regolarmente iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), sono di
residenza conosciuta o facilmente conoscibile usando la ordinaria
diligenza;
che, come si legge nell'ordinanza di rimessione, gli avvisi
di accertamento erano stati notificati - avendo il destinatario
trasferito la propria residenza all'estero e pur risultando il
medesimo regolarmente iscritto all'AIRE - ai sensi del primo comma,
lettera e) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, presso il suo
domicilio fiscale e, non essendo stata ivi rinvenuta né l'abitazione
né l'ufficio né l'azienda dello stesso, mediante affissione
dell'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 cod. proc. civ.
nell'albo del comune;
che, stante il mancato pagamento dei tributi indicati negli
atti sopra menzionati, erano stati successivamente notificati a mani
del contribuente avvisi di mora, oggetto di tempestiva impugnativa di
fronte alla competente Commissione tributaria provinciale, che la
aveva rigettata;
che, interposto appello dal contribuente, la Commissione
tributaria regionale sollevava, di ufficio, questione di legittimità
costituzionale del citato art. 60, primo comma, lettera f) del d.P.R.
n. 600 del 1973, ritenendo irragionevole e lesiva del diritto di
difesa la norma censurata nella parte in cui, senza prevedere alcuna
forma di notizia della notificazione o dell'atto, esclude
l'applicabilità dell'art. 142 del cod. proc. civ., anche nel caso in
cui la residenza estera del contribuente risulti dalla sua iscrizione
all'AIRE e sia quindi conosciuta o facilmente conoscibile usando
l'ordinaria diligenza;
che il rimettente dato per acquisito che l'appellante nel
giudizio a quo non aveva avuto alcuna effettiva conoscenza degli
avvisi di accertamento e pur dichiarando di non ignorare
l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui le deroghe
apportate dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 al codice di
procedura civile sono dirette ad agevolare la Amministrazione
finanziaria, esonerandola dall'onere di ricerche al di fuori del
domicilio fiscale (sentenza n. 189 del 1974; ordinanza n. 511 del
1989), rileva che, a partire dalla entrata in vigore della legge 27
ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani
all'estero), istitutiva dell'AIRE, l'indirizzo estero dei cittadini
iscritti ad essa risulta facilmente conoscibile;
che, per tale motivo, sempre ad avviso del rimettente, non
sussiste alcuna ragione che, "senza che sia prevista altra forma di
notizia dell'atto e/o della notificazione, giustifichi
l'inapplicabilità dell'art. 142 del cod. proc. civ.";
che, richiamando altra pronunzia di questa Corte, la
Commissione tributaria regionale di Bari nota come il diritto di
difesa del destinatario di un atto non può ridursi "ad una garanzia
di conoscibilità puramente teorica dell'atto notificatogli" e come
"funzione propria della notificazione è quella di portare l'atto a
conoscenza del destinatario, al fine di consentire l'instaurazione
del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa"
(sentenza n. 346 del 1998);
che, secondo quanto rilevato dal rimettente, mentre il codice
di procedura civile appresta idonee garanzie di effettiva
conoscibilità dell'atto notificato al cittadino iscritto all'AIRE,
questi, per gli accertamenti tributari, se privo di qualsiasi legame
con la madre patria, pur avendo una residenza estera facilmente
conoscibile, viene irragionevolmente parificato ai destinatari
assolutamente irreperibili;
che l'irragionevolezza di tale disciplina, conclude il
rimettente, è riconosciuta da una circolare emessa dalla stessa
Amministrazione finanziaria con la quale, rilevata l'esigenza di
assicurare ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato una
conoscenza effettiva degli atti tributari loro diretti, si dispone
che gli uffici che abbiano emanato l'atto ne diano comunicazione,
tramite la posta ordinaria, al destinatario al suo indirizzo estero
reperibile presso l'AIRE o comunque conosciuto dalla Amministrazione
stessa (circolare n. 16 del 27 gennaio 2000);
che, con atto del 28 aprile 2001, è intervenuto nel giudizio
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la
inammissibilità o, comunque, per la infondatezza della questione;
che, ad avviso della Avvocatura, la questione sarebbe in
primo luogo inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza,
avendo l'ordinanza omesso di chiarire se, al momento della notifica
degli avvisi di accertamento, il contribuente fosse o meno iscritto
all'AIRE;
che, secondo la interveniente difesa, la questione sarebbe,
comunque, infondata, in quanto, anche successivamente alla
istituzione dell'AIRE, non sarebbero venute meno le peculiari
esigenze della Amministrazione finanziaria in materia di
notificazione degli atti, già in passato evidenziate dalla Corte
costituzionale e non potendosi, da ultimo, trascurare che l'art. 60
del d.P.R. n. 600 del 1973, consentendo al contribuente trasferitosi
all'estero l'elezione di domicilio, assicurerebbe una idonea
conoscibilità degli atti tributari che lo riguardano.
Considerato che il rimettente ritiene l'art. 60, primo comma,
lettera f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui, senza che
sia prevista alcuna forma di notizia della notificazione o
dell'atto, dispone la inapplicabilità dell'art. 142 del codice di
procedura civile per il cittadino italiano che ha trasferito
all'estero la propria residenza - anche nel caso in cui la residenza
di quest'ultimo sia conosciuta o facilmente conoscibile con
l'ordinaria diligenza per essere il medesimo iscritto alla Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE);
che, in realtà, la censurata illegittimità delle modalità
di notificazione è il risultato di un articolato disposto normativo,
costituito:
dall'art. 58, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, a
tenore del quale, "agli effetti della applicazione delle imposte sui
redditi, ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello
Stato";
dall'art. 58, secondo comma, dello stesso d.P.R., che,
mentre per le persone fisiche residenti nello Stato individua quale
domicilio fiscale il comune nella cui anagrafe sono iscritte, per
quelle non residenti, indica quale domicilio fiscale il comune,
necessariamente ricompreso nel territorio dello Stato, ove si è
prodotto il reddito soggetto a tassazione ovvero il reddito più
elevato;
dall'art. 60, primo comma, lettera c) dello stesso d.P.R.,
il quale dispone che, salvo il caso di consegna a mani proprie del
destinatario, la notificazione degli atti tributari deve avvenire
"nel domicilio fiscale del destinatario";
dall'art. 60, primo comma, lettera e) dello stesso d.P.R.,
che, per l'ipotesi in cui nel comune dove deve essere eseguita la
notificazione non vi sia né la abitazione né l'ufficio né
l'azienda del contribuente, dispone che l'avviso del deposito
prescritto dall'art. 140 del cod. proc. civ. sia affisso nell'albo
del comune stesso e la notificazione ai fini della decorrenza del
termine per ricorrere si abbia per eseguita nell'ottavo giorno
successivo a quello di affissione;
che, tale essendo il quadro normativo, il rimettente, nel
sollevare la questione in esclusivo riferimento all'art. 60, primo
comma, lettera f) del citato decreto presidenziale, viene in effetti
a censurare una norma alla quale non è ascrivibile il vizio di
costituzionalità da lui lamentato;
che l'erronea indicazione della norma censurata comporta,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta
inammissibilità della questione sollevata (cfr. sentenza n. 361 del
1998 e ordinanza n. 56 del 1999).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, lettera f) del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
regionale di Bari con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:417 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte