Ordinanza n. 417/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2002 · relatore Ugo De Siervo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 1034/1971
- art. 9legge 205/2000
- art. 9legge 1034/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1,
capoversi 1 e 2, e comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205
(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), promosso con
ordinanza emessa il 4 dicembre 2001 dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto da Lo
Nigro Antonio contro INPDAP, iscritta al n. 66 del registro ordinanze
2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª
serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice
relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Siciliana, con ordinanza in data 14 novembre 2001 e
depositata il 4 dicembre 2001, nel corso di un giudizio cautelare in
materia di pensioni, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 1, capoversi 1 e 2 - recte:
dell'art. 26, commi quarto e quinto, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) -, e
comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia
di giustizia amministrativa), nella parte in cui stabiliscono,
nell'ambito del processo pensionistico innanzi la Corte dei conti, la
possibilità, per il giudice della camera di consiglio fissata per
l'esame dell'istanza cautelare, di decidere il merito della
controversia, con sentenza succintamente motivata, nel caso in cui
ravvisi la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità,
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;
che il giudice a quo denuncia la violazione dell'art. 25
della Costituzione, evidenziando come, dal momento che la Corte dei
conti giudica in primo grado in composizione monocratica, con un
magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale competente per
territorio, in funzione di giudice unico, mentre in sede cautelare è
chiamata a pronunciarsi in composizione collegiale, attraverso
l'utilizzo dello strumento processuale previsto dalle norme
impugnate, la competenza sul merito viene ad essere trasferita al
collegio, cioè ad un giudice diverso da quello precostituito per la
materia;
che, secondo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione,
ciò accadrebbe in dipendenza non di parametri oggettivamente certi e
verificabili a priori, ma in ragione di una libera scelta del
ricorrente - ossia la decisione concernente la proposizione
dell'istanza cautelare - affiancata dalla componente soggettiva che
trova il suo parametro di valutazione nel libero convincimento del
giudice;
che tale parametro di valutazione non sarebbe censurabile
neppure a posteriori, se non con riferimento all'eventuale vizio di
insufficiente o contraddittoria motivazione, restando comunque
insindacabili gli aspetti interni all'ambito della discrezionalità
di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti
che attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili
vizi dell'iter formativo di tale convincimento;
che il rimettente evidenzia come, perché sia rispettato il
principio del giudice naturale precostituito per legge, previsto
dall'art. 25 della Costituzione, l'organo giudicante debba essere
istituito in base a criteri generali fissati in anticipo dalla legge,
e come l'osservanza di tale principio, non possa dipendere di volta
in volta dalla scelta del giudice sull'applicabilità o meno di norme
giuridiche, ma solo da criteri obiettivi, né dalla volontà delle
parti, non potendosi ammettere che il mutamento della competenza ed
il connesso mutamento del rito sia opera di una scelta finalizzata
del ricorrente;
che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la
questione di legittimità costituzionale sia dichiarata
manifestamente infondata, illustrandone le relative ragioni.
Considerato che il principio del giudice naturale precostituito
per legge - la cui violazione è denunziata nell'ordinanza di
rimessione -, anche volendosi prescindere dalla stessa riferibilità
della fattispecie prospettata al tema della precostituzione del
giudice, appare del tutto rispettato laddove il giudice sia designato
in modo non arbitrario né a posteriori oppure direttamente dal
legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso
atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere nel
rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma,
della Costituzione (ordinanza n. 63 del 2002);
che le disposizioni censurate rientrano, appunto, tra quelle
che compongono il quadro normativo dal quale desumere le regole
prefissate dalla legge secondo criteri oggettivi e generali per
l'identificazione del giudice competente;
che analoghe questioni, riferite all'art. 5, comma 1, ultimo
periodo, della legge n. 205 del 2000, sono state pertanto dichiarate
da questa Corte manifestamente infondate con l'ordinanza n. 124 del
2002 e n. 343 del 2001 in quanto la determinazione della composizione
dell'organo giudicante avviene sulla base di una regola generale
fissata dalla legge con criteri obiettivi e predeterminati;
che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano
indurre la Corte a mutare il proprio convincimento;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale è
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26, commi quarto e quinto,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali) e dell'art. 9, comma 3, della legge
21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa), sollevata - in riferimento all'art. 25 della
Costituzione - dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: De Siervo
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:417 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte