Ordinanza n. 418/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23d.P.R. 643/1972
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 10legge 825/1971
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), in relazione all'art. 10,
n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al
Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) nn. 2 ordinanze emesse il 5 novembre 1984 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Belluno sui ricorsi proposti dalla
S.p.a. Immobiliare Roganzuolo, iscritte ai nn. 217 e 218 del Registro
ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 113-bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 7 febbraio 1985 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Siena sul ricorso proposto dalla
s.r.l. Azienda Agricola Pantanelli 1° contro l'Ufficio del Registro
di Montepulciano, iscritta al n. 265 del Registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208- bis
dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa l'11 novembre 1985 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Verona sul ricorso proposto da Visentin
Graziano contro l'Ufficio del Registro di Verona, iscritta al n. 63
del Registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, prima serie speciale dell'anno 1986;
4) ordinanza emessa il 18 novembre 1985 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto dalla S.p.a.
Lloyd Adriatico contro l'Ufficio del Registro 1° Atti Pubblici di
Roma, iscritta al n. 336 del Registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale
dell'anno 1986;
5) ordinanza emessa il 17 dicembre 1984 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Venezia sul ricorso proposto dalla
S.p.a. Saico contro l'Ufficio del Registro di San Donà di Piave,
iscritta al n. 749 del Registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60, prima serie speciale
dell'anno 1986;
6) ordinanza emessa il 18 dicembre 1986 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Bolzano sul ricorso proposto da
Mumelter Christina ed altri contro l'Ufficio del Registro di Merano,
iscritta al n. 135 del Registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale
dell'anno 1987;
7) ordinanza emessa il 26 aprile 1986 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Napoli sul ricorso proposto da Esposito
Cesariello Benedetto contro l'Ufficio del Registro di Castellammare
di Stabia, iscritta al n. 259 del Registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima
serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanze emesse il 5 novembre 1984, il 7
febbraio 1985, il 17 dicembre 1984 (pervenuta il 23 ottobre 1986),
l'11 novembre 1985, il 18 novembre 1985, il 26 aprile 1986 e il 18
dicembre 1986 rispettivamente dalla Commissione tributaria di primo
grado di Belluno (ordd. nn. 217, 218/1985), di Siena (ord. n.
265/1985), di Venezia (ord. n. 749/1986), di Verona (ord. n.
63/1986), di Roma (ord. n. 336/1986), di Napoli (ord. n. 259/1987) e
da quella di secondo grado di Bolzano (ord. n. 135/1987) è stata
sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in quanto prevede la
sanzione della soprattassa (in misura pari all'ammontare dell'imposta
INVIM) tanto per l'omessa quanto per la tardiva dichiarazione, per
contrasto con gli artt. 3 Cost. (ordd. nn. 217, 218, 265/1985,
135/1987) e 76 Cost., in relazione all'art. 10, n. 11, legge 9
ottobre 1971, n. 825 (ordd. nn. 217, 218, 265/1985, 749, 63,
336/1986, 259/1987);
che il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto
avanti a questa Corte nei relativi giudizi, ad eccezione di quello
promosso con l'ord. 749/1986, concludendo per l'infondatezza della
questione;
Considerato che le ordinanze sollevano identica questione, talché
i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini di un'unica
pronuncia;
che essendo obiettivo primario del fisco aver assicurata la
maggiore rapidità nell'espletamento di quegli obblighi cui sono
connessi il potere di accertamento dell'Ufficio e, in definitiva, la
più solerte riscossione dell'imposta, principale fonte di risorse
finanziarie dello Stato, l'equiparazione di cui trattasi non si
palesa irrazionale ed è pertanto palesemente infondato l'assunto
contrasto con l'art. 3 Cost.;
che le medesime ragioni danno evidente contezza del rispetto, da
parte del legislatore delegato, della direttiva di cui all'art. 10,
n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825, circa "la migliore
commisurazione delle sanzioni all'effettiva entità oggettiva e
soggettiva delle violazioni";
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. e
in relazione all'art. 10, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825,
rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo grado di
Belluno, Siena, Venezia, Verona, Roma, Napoli nonché da quella di
secondo grado di Bolzano, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte