Ordinanza n. 418/1989
Altra decisione · depositata il 18/07/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 6legge 11/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 83, comma
quinto, e 80, comma tredicesimo, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
(Codice della Strada), promosso con ordinanza emessa il 16 luglio
1987 dal Pretore di Spilimbergo nel procedimento penale a carico di
Marchese Salvatore, iscritta al n.144 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Spilimbergo con ordinanza emessa il 16
luglio 1987 (ma pervenuta alla Corte Costituzionale il 4 marzo 1989)
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 83, comma quinto, e 80,
comma tredicesimo, del Codice della Strada (approvato con d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393) relativamente alla parificazione del trattamento
penale tra chi guidi munito di patente militare e chi guidi
sprovvisto di patente.
Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione,
l'art. 6 della legge 18 marzo 1988, n.11, ha modificato la normativa
denunziata nel senso auspicato dal Pretore, sicché si rende
necessario un esame dell'applicabilità della nuova disciplina nel
processo a quo;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Spilimbergo.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte