Ordinanza n. 418/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 108legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 dal
Tribunale di sorveglianza di Ancona nel procedimento di sorveglianza
relativo a De Santis Gabriele, iscritta al n. 290 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 il
Tribunale di sorveglianza di Ancona ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689, rilevandone il contrasto:
a) con gli artt. 3, 13 e 27 Cost., nella parte in cui prevede,
in caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà
controllata, l'automatismo della conversione della parte di libertà
non ancora eseguita in un ugual periodo di reclusione o di arresto, a
seconda della pena pecuniaria originariamente inflitta, non
consentendo alcuna discrezionalità del giudice di sorveglianza sulla
determinazione della conversione;
b) con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui
non specifica il momento dal quale far decorrere la conversione della
sanzione sostitutiva in pena detentiva, dando così luogo ad un
divario interpretativo riscontrabile nella giurisprudenza di
Cassazione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che appare privo di fondamento il presupposto
interpretativo da cui parte il giudice a quo in base al quale la
conversione ex art. 108, primo comma, della legge n. 689 del 1981
sarebbe automatica e non consentirebbe, al giudice di sorveglianza,
alcuna discrezionalità nella determinazione della conversione;
che, invero, l'ultima parte del predetto art. 108, primo comma,
testualmente dispone che nel caso di decisione sulla conversione de
qua "non si applica il disposto dell'art. 67" della legge n. 689 del
1981 e quindi è possibile, per il giudice, la scelta tra la
conversione in un periodo di reclusione o di arresto, a seconda della
pena pecuniaria originariamente inflitta, e l'applicazione di una
misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova o
semilibertà);
che, d'altra parte, neanche sussiste il lamentato divario di
giurisprudenza che testimonierebbe la mancata precisazione del
momento dal quale far decorrere la conversione della sanzione
sostitutiva in pena detentiva;
che, in proposito, va rilevato che delle due sentenze citate dal
giudice a quo a sostegno di quest'ultima affermazione, la prima
(Cass. pen., Sez. IV, 14 dicembre 1985, n. 1010) si riferisce
all'art. 66 della legge n. 689 del 1981 mentre solo la seconda (Cass.
pen., Sez. I, 16 aprile 1987, n. 473) si riferisce effettivamente
all'impugnato art. 108, primo comma;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Ancona va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di
sorveglianza di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte