Ordinanza n. 418/2001
Altra decisione · depositata il 18/12/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del ricorso per conflitto tra poteri
dello Stato sorto a seguito della delibera del 7 febbraio 2001 della
Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Gherardo
Colombo, promosso dal Tribunale di Brescia - sez. II penale, con
ricorso depositato il 26 marzo 2001 ed iscritto al n. 186 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il Tribunale di Brescia, in composizione
monocratica, con ricorso in data 19 marzo 2001, depositato nella
cancelleria della Corte il 26 marzo 2001, ha sollevato - nel corso di
un procedimento penale per diffamazione aggravata a carico del
deputato Vittorio Sgarbi - conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla
delibera adottata dall'assemblea il 7 febbraio 2001, con la quale è
stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato
Sgarbi, per le quali è processo;
che in punto di fatto il predetto giudice espone che
l'imputato, nel corso di una trasmissione televisiva, nell'esaminare
la vicenda relativa all'incontro che, secondo la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, sarebbe avvenuto a Palazzo
Chigi tra l'on. Berruti e l'on. Berlusconi nel periodo in cui
quest'ultimo era Presidente del Consiglio, aveva tra l'altro
sostenuto la falsità del documento - il cosiddetto "passi
d'ingresso" - utilizzato dai magistrati di quella Procura al fine di
provare l'incontro e dunque il coinvolgimento nella vicenda
dell'on. Berlusconi, attribuendo in particolare la falsificazione al
dott. Gherardo Colombo;
che a seguito di querela del dott. Colombo era stata quindi
esercitata l'azione penale nei confronti del deputato Sgarbi;
che in data 16 febbraio 2001 il Presidente della Camera dei
deputati aveva trasmesso al Tribunale di Brescia la delibera di
insindacabilità adottata, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, dall'assemblea il 7 febbraio 2001;
che, ad avviso del giudice ricorrente, non sussisterebbe
viceversa alcun nesso tra le opinioni espresse dall'on. Sgarbi, cui
l'imputazione si riferisce, e la sua funzione di componente della
Camera dei deputati;
che da un lato, infatti, si tratterebbe di dichiarazioni rese
nel corso di una trasmissione televisiva, e perciò al di fuori
dell'esercizio delle funzioni parlamentari, mentre dall'altro le
stesse non sarebbero in qualsiasi modo riproduttive di opinioni
espresse in sede parlamentare;
che la dichiarazione di insindacabilità adottata dalla
Camera dei deputati lederebbe dunque la sfera di attribuzione
costituzionalmente garantita ad esso giudice.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,
senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti
soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato;
che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Brescia
è legittimato a sollevare il conflitto in quanto competente a
dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è
investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione della
posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, nella quale
i singoli organi giurisdizionali svolgono le proprie funzioni;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è
legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo
competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che
rappresenta;
che, sotto il profilo oggettivo, il giudice ricorrente
lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,
costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione
della Camera dei deputati;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando
impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio
integro), anche in ordine all'ammissibilità del ricorso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservato ogni definitivo giudizio;
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in
epigrafe, proposto dal Tribunale di Brescia nei confronti della
Camera dei deputati;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al Tribunale di Brescia, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della
Corte entro venti giorni dalla notifica, secondo l'art. 26, terzo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte