Ordinanza n. 418/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/2002 · relatore Ugo De Siervo
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 28 novembre
1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia
di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito nel
settore previdenziale), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre
2001 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile tra Leuci
Erminio contro Direzione provinciale del lavoro di Genova, iscritta
al n. 131 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice
relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che il Giudice onorario del Tribunale di Genova, su
eccezione di parte, ha sollevato con ordinanza emessa il 17 dicembre
2001 (r.o. n. 131 del 2002) questione di legittimità costituzionale
della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante
disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito nel settore previdenziale) in
relazione alla pretesa violazione delle norme costituzionali
concernenti la decretazione d'urgenza;
che il giudice rimettente, nella motivazione concernente la
non manifesta infondatezza, si riferisce alla eccezione di parte,
evidenziando come, secondo la prospettazione di quest'ultima,
sussisterebbe vizio di costituzionalità a causa della mancata
osservanza "dei limiti posti dalla Costituzione per la conversione
e/o conferma di efficacia dei decreti-legge (necessità, urgenza,
ecc.)";
che l'ordinanza di rimessione sottolinea come, "secondo il
ricorrente", la legge impugnata avrebbe convertito decreti-legge
"reiterati con contenuti pressoché identici".
Considerato che l'ordinanza di rimessione - particolarmente
sommaria - non individua con un minimo di precisione la disposizione
impugnata e non indica espressamente il parametro del giudizio,
peraltro individuabile nell'art. 77 della Costituzione;
che il giudice a quo motiva in relazione alla non manifesta
infondatezza con esclusivo riferimento alla eccezione di parte senza
che sia possibile desumere dall'ordinanza di rimessione se lo stesso
giudice condivida o no le argomentazioni proposte dalla parte, né,
comunque, quali siano le ragioni per le quali il remittente
eventualmente condividerebbe tali argomentazioni;
che, inoltre, l'ordinanza di rimessione non fornisce alcuna
indicazione sulla fattispecie concreta sottoposta al suo esame né
minimamente motiva in ordine alla rilevanza, meramente affermata;
che, pertanto, la questione proposta, essendo priva dei
requisiti minimi di cui all'art. 23, commi primo e secondo, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge 28 novembre 1996, n. 608
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 ottobre
1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito nel settore
previdenziale), sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: De Siervo
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte