Ordinanza n. 419/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 763/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. XV, n. 1, lett.
b), della Convenzione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti
d'America per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, resa esecutiva
con legge 19 luglio 1956, n. 943 e confermata con legge 6 aprile
1977, n. 233 (Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra
l'Italia e gli Stati Uniti d'America concernente la convenzione del
30 marzo 1955 per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia d'imposte sul reddito, effettuato a Roma
il 13 dicembre 1974), promossi con ordinanze emesse il 17 ottobre
1983 e il 21 gennaio 1986 dalla Commissione Tributaria di primo grado
di Roma, iscritte rispettivamente al n. 529 del registro ordinanze
1985 e al n. 112 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale
dell'anno 1986 e n. 15, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che, con ordinanze emesse il 17 ottobre e il 21 gennaio
1986, la Commissione Tributaria di primo grado di Roma, su ricorso
proposto in entrambi i casi da Maccaferri Franco, contro l'Ufficio
II.DD. di Roma, avverso gli avvisi di accertamento in rettifica
relativi rispettivamente all'IRPEF 1979 e all'IRPEF 1977, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. XV n. 1,
lett. b), della Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati
Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposta sul reddito, ratificata e resa
esecutiva con legge 19 luglio 1956, n. 943, e confermata con scambio
di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, approvato e reso
esecutivo con legge 6 aprile 1977, n. 233, nella parte in cui non è
prevista la detraibilità delle imposte pagate all'estero, se non
nella misura fissa dell'8%, con esclusione, altresì, del credito di
imposta attribuibile in ordine ai redditi prodotti, per contrasto con
gli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che nei presenti giudizi è intervenuta l'Avvocatura dello Stato
concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti avendo le
ordinanze sollevato identica questione;
che le situazioni poste a confronto (percettori di redditi da
dividendi prodotti negli Stati Uniti e percettori di redditi analoghi
prodotti in Italia) non rivestono idonee, puntuali caratteristiche di
omogeneità essendo evidente - stante i distinti ordinamenti - la
diversità e d'origine e di fonte;
che, d'altra parte, trattasi di imposizioni, disposte per ambiti
di applicazione che trascendono il singolo Stato e pertanto sovente
comportano il ricorso a quegli strumenti - come in fattispecie
occorso - cui presiedono criteri rimessi ovviamente alle
discrezionali scelte (vedasi, infatti, ancora gli ulteriori accordi
di cui alla legge 11 dicembre 1985, n. 763);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle "Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale";
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. XV, n. 1, lett. b), della
"Convenzione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America
per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali
in materia di imposte sul reddito" confermata con scambio di note tra
l'Italia e gli Stati Uniti d'America di cui rispettivamente alle
leggi 19 luglio 1956, n. 943 e 6 aprile 1977, n. 233, sollevata, con
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di
primo grado di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte