Ordinanza n. 419/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2002 · relatore Ugo De Siervo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 10,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza emessa il
23 ottobre 2001 dal Tribunale di Asti nel procedimento penale a
carico di Berruti Mario, iscritta al n. 132 del registro ordinanze
2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª
serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice
relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio penale concernente il
reato previsto dall' art. 22, comma 10, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), il Tribunale di Asti ha emesso, a seguito delle eccezioni
formulate dal pubblico ministero e dalle parti, una ordinanza in data
23 ottobre 2001 con la quale solleva la questione di legittimità
costituzionale di tale norma che punisce "il datore di lavoro che
occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato";
che, ad avviso del giudice a quo, il "permesso di soggiorno"
cui fa riferimento la norma impugnata non sarebbe il "permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo" - locuzione impiegata nel
testo legislativo - bensì sarebbe quello "previsto e regolamentato
dall'art. 5 (appunto rubricato "Permesso di soggiorno ) del citato
decreto legislativo";
che, sempre ad avviso del giudice rimettente, per poter
applicare una siffatta disposizione, dovrebbe procedere ad una
"correzione della norma svolgendo, però, una operazione logica di
sostanziale modifica del testo di legge, operazione non consentita
dal nostro ordinamento";
che, prosegue l'ordinanza, "la norma incriminatrice,
probabilmente per un mero errore materiale di redazione legislativa,
risulta ambigua ponendosi in contrasto con gli artt. 3, 24,
25, secondo comma, e 101 della Costituzione e con i principi di
legalità, tassatività e necessaria determinatezza delle norme
penali";
che, sulla base delle richiamate considerazioni, il giudice a
quo ritiene incostituzionale la disposizione impugnata "nella parte
in cui fa riferimento al "permesso di soggiorno di cui al presente
articolo anziché a quello previsto dall'articolo 5 della stessa
legge";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri con il patrocinio della Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità della questione che risulterebbe
sia dal fatto che si demanda alla Corte costituzionale la risoluzione
di un dubbio interpretativo di competenza del giudice a quo, sia
dalla circostanza per cui l'eventuale sentenza "correttiva" richiesta
alla Corte non potrebbe mai portare ad una sentenza di condanna;
che, sempre secondo l' Avvocatura, la questione apparirebbe
infondata perché, contrariamente a quanto affermato dal giudice
rimettente, la norma censurata, facendo riferimento al permesso di
soggiorno "previsto dal presente articolo", non intende riferirsi al
permesso di soggiorno previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998
(disciplinante l'istituto generico del permesso di soggiorno), bensì
e specificamente al permesso di lavoro per motivi di lavoro
subordinato previsto dal comma 9 dell'articolo 22 impugnato.
Considerato che il giudice rimettente - in contrasto con i più
comuni canoni ermeneutici - giunge a conclusioni interpretative del
tutto errate, in quanto il riferimento contenuto nella norma
impugnata al "permesso di soggiorno di cui al presente articolo" non
è frutto di errore materiale nella redazione legislativa, bensì
rinvia al permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
disciplinato dall'articolo 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 e
specificamente richiamato nei commi 7 e 9 di detto articolo e non al
permesso di soggiorno "generico" previsto dall'invocato articolo 5
dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998;
che l'erroneità della ricostruzione interpretativa
ipotizzata a base della questione sollevata è confermata sia dai
lavori preparatori della legge 6 marzo 1998, n. 40, coordinata
nell'attuale testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
giuridica dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello
straniero, sia dalla giurisprudenza ordinaria che ha applicato
l'art. 22, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998 quale norma
incriminatrice della condotta del datore di lavoro che impieghi alle
sue dipendenze lavoratori privi di "valido permesso di soggiorno per
motivi di lavoro";
che, per tali motivi, i dubbi di costituzionalità relativi
alla disposizione di cui all'articolo 22 del d.lgs n. 286 del 1998,
ove riferibile alle fattispecie di cui all'articolo 5 dello stesso
decreto legislativo, appaiono del tutto privi di fondamento;
che la questione deve, pertanto, ritenersi manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 10, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina giuridica dell'immigrazione e norme sulla
condizione giuridica dello straniero), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 25 secondo comma, e 101 della Costituzione dal Tribunale
di Asti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: De Siervo
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte